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Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

Art. 1.

(Stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata)


Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, e di societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967.