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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.

Art. 55

Art. 55.
Conto consuntivo

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che e' approvato con legge entro il 30 giugno.
Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta presenta una relazione sulla attivita' dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici.
La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre.
L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.