Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.
Art. 21
Art. 21.
Elezione della Giunta
Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.
La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
Elezione della Giunta
Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.
La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.