Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise.
Art. 49
Art. 49.
Enti e aziende regionali
La Regione puo' con legge istituire enti e aziende dotati di personalita' giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attivita' e servizi che, per la loro articolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.
Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.
Enti e aziende regionali
La Regione puo' con legge istituire enti e aziende dotati di personalita' giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attivita' e servizi che, per la loro articolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.
Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.