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Provvidenze a favore della pesca marittima.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 1.


E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi.
I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " L'entita' massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro."

Art. 2.


I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti:
((a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate; b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti)).
c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca gia' esistenti;
d) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio;
e) acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;
f) costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;
g) acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;
h) provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validita' della presente legge;
i) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
l) impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Art. 3.



La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse.
In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)


La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonche', ove non ne facciano gia' parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni."

AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato provvidenze pesca marittima" di cui al presente provvedimento.

Art. 4.


Le domande di contributo di cui all'articolo 1 della presente legge devono essere dirette al Ministero della marina mercantile, tramite le competenti capitanerie di porto, in triplice esemplare di cui uno in carta bollata.
Tali domande dovranno essere corredate:
per l'acquisto di attrezzature da pesca, da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici, debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle competenti capitanerie di porto;
per la costruzione di opere, da progetti e disegni debitamente vistati per la congruita' dei prezzi dal competente ufficio del genio civile per le opere marittime.
Le opere e gli acquisti per i quali e' stato chiesto il contributo devono essere effettuati posteriormente alla data di presentazione della domanda. Essi devono essere utilizzati - a pena di decadenza dal contributo - per gli scopi indicati nella domanda e non possono essere alienati o distolti dalla loro destinazione prima che sia decorso il termine di anni quattro dal compimento delle opere o dalla data degli acquisti, senza preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.
In caso di decadenza dal contributo, devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
TITOLO II
CREDITO PESCHERECCIO

Art. 5.


Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato".
Le lettere a) e c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono cosi' modificate:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna";
"c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento".

Art. 6.


Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalita' di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, a successive modificazioni.

Art. 7.


Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' prorogato al 31 dicembre
1983.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 ottobre 1973, n.676 ha disposto (con l'art. 5, coma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' prorogato al 31 dicembre 1988."

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 MAGGIO 1976, N. 389))

Art. 9.


Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 10.


L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' elevato a lire 50 milioni.

Art. 11.


Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni.
Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni". ((3))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."

Art. 12.


Il primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo".

Art. 13.


Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

Art. 14.


L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h) del precedente articolo 1, da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi.
Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma.
I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore".

Art. 15.


L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' cosi' modificato:
"I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.
Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite annualmente dal Ministro per il tesoro.
I relativi importi saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e correlativamente verranno iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
TITOLO III
INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 16.


Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1960, n. 1518, e' elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.
TITOLO IV
RICERCA TECNOLOGICA E VIGILANZA SULLA PESCA D'ALTURA

Art. 17.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1975, N. 588))

Art. 18.


((Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni)).
TITOLO V
CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO A RIDUZIONE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI NEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Art. 19.


Il terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sostituiti, rispettivamente, come segue:
"Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e' concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente articolo 7".
"Con la forma e le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 7 sara' determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma".
"All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.


Oltre quanto previsto dall'articolo 19, all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli articoli 1, 16, 17 e 18 della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', nello esercizio 1967, per lire 250 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Art. 21.


Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT MORO - NATALI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - TAVIANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE