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Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria.

Art. 21

Articolo 21

1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.
3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.