Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria.
Art. 21
Articolo 21
1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.
3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.
3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.