Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria.
Art. 13
Articolo 13
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.