N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria, firmati a Lagos il 16 luglio 1966:
a) Accordo che crea l'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Nigeria, con Protocolli allegati ed atto finale;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alla procedura da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea l'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Nigeria.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Art. 3.


Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi stessi.

Accordo

Art. 1

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria e documenti allegati.


PREAMBOLO

Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri,
e
Il Consiglio della Comunita' Economica Europea, in appresso
denominata la Comunita'
da una parte,
Il Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato e' in appresso denominato la Nigeria,
dall'altra,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Prendendo in considerazione la dichiarazione d'intenzioni degli Stati membri in occasione della firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita',
Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Solleciti di contribuire allo sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani, nonche' delle relazioni economiche internazionali.
Hanno deciso di concludere un Accordo che crei una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, in conformita' dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maesta' il Re dei Belgi:
Sig. Andre' Chavai, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
Sig. Fritz Neef, Segretario di Stato del Ministero Federale dell'Economia;
Il Presidente della Repubblica Francese:
Sig. Jean de Broglie, Segretario di Stato al Ministero degli Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
On. Franco Maria Malfatti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e Commercio;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
Sig. Marcel Fischbach, Ministro, Aggiunto al Ministero degli Esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli Esteri;
Il Consiglio della Comunita' Economica Europea:
Sig. J.M.A.H. Luns, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea;
Sig. Henri Rochereau, Membro della Commissione della Comunita' Economica Europea;
Il Capo del Governo Militare Nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante Supremo delle Forze Armate:
Brigadiere Generale Babafemi Olatunde Ogundipe, Capo di Stato Maggiore, Gran Quartiere Generale;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' e la Nigeria.
2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi fra la Comunita' e la Nigeria e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Art. 2

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel Protocollo n. I allegato al presente Accordo e riguardanti il cacao in grani, l'olio di arachide, l'olio di palma, il legno impiallacciato e il legno compensato, i prodotti originari della Nigeria beneFiciano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata tra gli Stati membri in conformita' degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.
2. L'applicazione del presente articolo non pregiudica il regime che sara' riservato a taluni prodotti agricoli in virtu' dell'articolo 10 del presente Accordo.
3. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 3

Articolo 3

1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione nella Nigeria, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.
2. Tuttavia, la Nigeria puo' mantenere o istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che la Nigeria riscuote in conformita' del paragrafo precedente, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.
4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 4

Articolo 4

1. Qualora la Nigeria riscuota dazi all'esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Art. 5

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni quantitative, gli Stati membri applicano all'importazione dei prodotti originari della Nigeria le corrispondenti disposizioni del Trattato e delle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obbiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire, che vengono applicate nelle loro reciproche relazioni.
2. A richiesta della Nigeria, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 6

Articolo 6

1. La Nigeria non applica restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, ne' misure di effetto equivalente a tali restrizioni.
2. In deroga al paragrafo precedente, la Nigeria puo' mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o in caso di difficolta' della sua bilancia dei pagamenti.
L'applicazione di tali restrizioni non puo' provocare, de jure o de facto; una discriminazione nei confronti degli Stati membri rispetto agli Stati terzi, ne' condurre ad un divieto d'importazione nei confronti degli Stati membri.
3. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione ai sensi del paragrafo 2.
A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni di applicazione di tali restrizioni.
4. Fatta salva l'applicazione delle misure previste all'articolo 12, l'introduzione da parte della Nigeria di nuove restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2 avviene previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. Quest'ultimo deve procedere alla consultazione entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale la Nigeria ha chiesto di poter adottare le misure in questione. Se la consultazione non ha luogo entro il suddetto termine, la Nigeria puo' adottare le misure richieste.
5. Al piu' tardi alla fine del primo e del settimo mese di ogni anno civile, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione l'importo o il volume dei contingenti aperti per l'importazione dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative ai sensi del paragrafo 2.
A richiesta della Comunita', il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione di tali contingenti.
6. La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri.
Qualsiasi modifica di tale regolamentazione e' comunicata al Consiglio di Associazione.

Art. 7

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero, il regime che la Nigeria applica in virtu' del presente Titolo ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Art. 8

Articolo 8

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio tra la Nigeria ed uno o piu' Stati terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni dell'Accordo.

Art. 9

Articolo 9

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Art. 10

Articolo 10

1. Nel quadro della politica agricola comune, la Comunita' prende in considerazione gli interessi della Nigeria per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei.
2. La Comunita' stabilisce, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali prodotti, quando essi siano originari della Nigeria.

Art. 11

Articolo 11

1. Per quanto concerne la politica commerciale le Parti contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.
2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Art. 12

Articolo 12

1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Nigeria o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa puo' prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficolta' che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria.
Tali misure e le relative modalita' d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione.
Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.

Art. 13

Articolo 13

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

Art. 14

Articolo 14

La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi un trattamento non discriminatorio nei confronti tanto dei cittadini quanto delle societa' degli Stati membri.

Art. 15

Articolo 15

Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento piu' favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.
Tuttavia, i cittadini o le societa' di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle societa' nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.

Art. 16

Articolo 16

Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', nonche' la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Art. 17

Articolo 17

Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' di carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigianali e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Art. 18

Articolo 18

1. Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
2. Le societa' di uno Stato membro o della Nigeria sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o della Nigeria che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attivita' in uno Stato membro o nella Nigeria; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro o nella Nigeria soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o della Nigeria.

Art. 19

Articolo 19

Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Art. 20

Articolo 20

La Nigeria tratta su un piano di parita' sia i cittadini sia le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonche' i trasferimenti relativi a tali operazioni.

Art. 21

Articolo 21

1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' inoltre formulare raccomandazioni appropriate.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.
3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 22

Articolo 22

1. Il Consiglio di Associazione e' composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunita', da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno.
2. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria.
3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e la Nigeria dall'altro.

Art. 23

Articolo 23

La Presidenza del Consiglio di Associazione e esercitata a turno da un membro del Consiglio della Comunita' e da un membro del Governo della Nigeria.

Art. 24

Articolo 24

Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.
Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno.

Art. 25

Articolo 25

1. Ogni vertenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo tra uno o piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e la Nigeria, dall'altra, puo' essere presentata al Consiglio di Associazione.
2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione piu' prossima, ciascuna parte in causa puo' notificare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza.
Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio di Associazione.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
3. Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Art. 26

Articolo 26

Le Parti contraenti facilitano gli eventuali contatti tra il Parlamento Europeo e il Parlamento della Nigeria.

Art. 27

Articolo 27

I trattati, le convenzioni, gli accordi e le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e la Nigeria non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.

Art. 28

Articolo 28

Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'.

Art. 29

Articolo 29

Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunita' e ai dipartimenti francesi d'oltremare, da una parte, ed al territorio della Nigeria, dall'altra.

Art. 30

Articolo 30

1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente Accordo sara' concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunita' vengono scambiati a Bruxelles.

Art. 31

Articolo 31

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica.

Art. 32

Articolo 32

1. Il presente Accordo e' valido sino al 31 maggio 1969.
2. Il presente Accordo puo' essere denunciato dalla Comunita' e dalla Nigeria con un preavviso di sei mesi.

Art. 33

Articolo 33

1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano, secondo le modalita' che saranno stabilite di comune accordo, le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

Art. 34

Articolo 34

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 35

Articolo 35

Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.



Parte di provvedimento in formato grafico



Protocollo 1

Art. 1

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo

Le Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Articolo 1

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunita' e il cui volume annuale e' fissato al successivo articolo 3, gli Stati membri applicano all'importazione di cacao in grani (voce 18.01 della tariffa doganale comune) e di legno impiallacciato e legno compensato (voce ex 44.15 della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

Art. 2

Articolo 2

Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunita' e il cui volume annuale e' fissato al successivo articolo 3, e fatte salve le decisioni che alla fine potranno essere adottate dalla Comunita' nel quadro della sua politica agricola comune, gli Stati membri applicano all'importazione di olio di arachide (voce ex 15.07 B II c della tariffa doganale comune) e di olio di palma (voce 15.07 B II b della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

Art. 3

Articolo 3

Il volume dei contingenti tariffari per i prodotti menzionati agli articoli precedenti e' fissato come segue:

a) per il cacao in grani:
1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.900 t 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.000 t 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.200 t 1969 (primi cinque mesi). . . . . . . . . . . . . . . 32.300 t
b) per l'olio di arachide:
1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.900 t 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.100 t 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.300 t 1969 (primi cinque mesi) . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 t
c) per l'olio di palina:
1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.900 t 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.900 t 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.900 t 1969 (primi cinque mesi). . . . . . . . . . . . . . . 15.000 t
d) per il legno impiallacciato e il legno compensato:
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 t 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 t 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 t 1969 (primi cinque mesi) . . . . . . . . . . . . . . . . 270 t

Qualora la data d'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i contingenti tariffari saranno aperti "pro rata temporis" a decorrere dal primo giorno del trimestre dell'anno civile nel corso del quale entra in vigore l'Accordo.

Art. 4

Articolo 4

A richiesta della Nigeria, il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione dei suddetti contingenti.

Protocollo 2

Art. 1

Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo

Le Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, la Nigeria procede, alle condizioni che seguono, all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri:
1. Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il suo bilancio.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti seguenti:
a) sardine
b) altre preparazioni o conserve di pesci, crostacei e
molluschi, caviale ed i suoi succedanei
c) purea e pasta di pomodori
d) birra (comprese la "ale" e la "porter" e altre bevande fermentate a base di cereali)
e) tessuti ricci o di ciniglia, di seta
f) radiofonografi per uso domestico
g) orologi,
l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi e' effettuata gradualmente alle seguenti condizioni:
riduzione del 50% alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo riduzione del 25% un anno dopo l'entrata in vigore e altra riduzione del 25% due anni dopo detta entrata in vigore.

Art. 2

Articolo 2

Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall'articolo 1 sara' effettuata sulla base delle aliquote di cui e' stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.

Art. 3

Articolo 3

Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione la sua tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunita', si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 4

Articolo 4

La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica della tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia effettuato per rispondere alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il suo bilancio.


Protocollo 3

Art. 1

Protocollo n. 3 relativo alla nozione di
"prodotti originali" per l'applicazione dell'Accordo

Articolo 1

Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunita' la nozione di "prodotti originali" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 2

Articolo 2

Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo I del presente Protocollo gli Stati membri e la Nigeria applicano la loro rispettiva regolamentazione.



Parte di provvedimento in formato grafico



Accordo

Art. 1


Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Nigeria.

I rappresentanti dei Governi degli Stati Membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Nigeria, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, Considerato che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunita', una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
Considerando che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita', delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione;
Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere e fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e la Nigeria e dei Protocolli n. 1 e n. 2, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
b) negli altri casi, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.

Art. 2

Articolo 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e la Nigeria, e dei Protocolli n. 1 e n. 2 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'attivita' di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. Qualora la decisione e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

Art. 3

Articolo 3

Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunita', e' adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunita';
b) la posizione comune della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;
c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea a nome della Comunita'.

Art. 4

Articolo 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e la Nigeria, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Art. 5

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse.
In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Accordo di Associazione e' fatta dalla Commissione.

Art. 6

Articolo 6

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 25 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.

Art. 7

Articolo 7

Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa l'Accordo di Associazione, i Protocolli che vi sono alleati nonche' il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

Art. 8

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9

Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascun Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al comma precedente, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso e' concluso per la stessa durata dell'Accordo di Associazione.

Art. 10

Articolo 10

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeeiikomst hebben gesteld.
Geschehen zu Lagos amn sechzehnten Juli nounzehnhundertsechsundsechzig.
Fait a' Lagos, le seize juillet mil neuf cent soixante.
Fatto a Lagos, addi' sedici luglio millenovecentosessantasei.
Gedaan te Lagos, de zestiende juli negentienhonderd zes en zestig.
A. CHAVAL. F. NEEF J. de BROGLIE F. M. MALFATTI M. FISCHBACH J.M.A.H.
LUNS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - BO Visto, il Guardasigilli: REALE

Protocollo 2-Allegato

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo



Parte di provvedimento in formato grafico



Atto finale

ATTO FINALE

I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica Federale di Germania,
del Presidente della Repubblica Francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio della Comunita' Economica Europea, in appresso denominata la Comunita',
da una parte,
e del Capo del Governo militare nazionale della Repubblica della Nigeria e Comandante supremo delle Forze Armate, il cui Stato e' in appresso denominato la Nigeria,
dall'altra,
riuniti a Lagos, addi' sedici luglio millenovecentosessantasei, per la firma di un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, hanno adottato i testi seguenti:
l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, in appresso denominato l'Accordo.
i Protocolli seguenti:
Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo, Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo.
I plenipotenziari hanno altresi' adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo (Allegato I),
2. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo (Allegato II),
3. Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo (Allegato III),
4. Dichiarazione relativa all'informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria (Allegato IV),
5. Dichiarazione relativa ai prodotti nucleari (Allegato V).
I plenipotenziari hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazioni della delegazione della Comunita' e della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n.
3 allegato all'Accordo (Allegato VI),
2. Dichiarazione della delegazione della Comunita' relativa all'applicazione del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo (allegato VII),
3. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo (Allegato VIII),
4. Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo (Allegato IX),
5. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato X),
6. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino (Allegato XI).



Parte di provvedimento in formato grafico



Allegati-Allegato I

ALLEGATO I

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo

Le "misure appropriate" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non potranno ostacolare l'industrializzazione della Nigeria.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 dell'Accordo

1. La delegazione della Nigeria ha richiamato l'attenzione della delegazione della Comunita' sul fatto che in alcuni casi potrebbero sopravvenire gravi difficolta' della bilancia dei pagamenti in condizioni che non consentono di procedere alle consultazioni preventive di cui all'articolo 6, paragrafo 4.
2. Le due delegazioni hanno convenuto che in tal caso la Nigeria potrebbe far ricorso all'articolo 12 dell'Accordo.
3. Non appena effettuata la notificazione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, in seno al Consiglio di Associazione hanno luogo consultazioni sulle restrizioni quantitative applicate per far fronte alle difficolta' di cui e' menzione nel paragrafo 1 del presente allegato.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III

Dichiarazione relativa all'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo

La Comunita' si adoperera' perche' il rapporto fra i vantaggi commerciali derivanti dal regime applicabile all'importazione, da stabilire in virtu' dell'articolo 10 dell'Accordo, per gli oli di palma e di arachide originari della Nigeria, da una parte, e dal regime da stabilire in virtu' dell'articolo 11 della Convenzione di Yaounde' per gli stessi prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati, dall'altra, sia almeno uguale al rapporto fra i vantaggi derivanti dall'applicazione, rispettivamente, del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo e dell'articolo 2 della Convenzione di Yaounde'.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV

Dichiarazione relativa alla informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria.

A richiesta della Nigeria, gli Stati membri della Comunita' comunicano al Consiglio di Associazione ogni informazione sulle regolamentazioni del commercio estero applicabili nei confronti della Nigeria.

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V

Dichiarazione relativa ai prodotti nucleari

Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea che le disposizioni del Titolo I dell'Accordo sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui all'articolo 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI

Dichiarazioni della delegazione della Comunita' e della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo.

1. Nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunita' ha reso noto alla delegazione della Nigeria che essa intende che la definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo sia analoga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Yaounde'.
2. La delegazione della Nigeria ha preso atto della suddetta dichiarazione della Comunita'. Tuttavia, essa ha fatto osservare di non potere impegnarsi anticipatamente al riguardo, data la particolare situazione della Nigeria.

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII

Dichiarazione della delegazione della Comunita' relativa all'applicazione del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo

Rimane inteso che le modalita' dell'apertura dei contingenti tariffari fissati nel Protocollo n. 1 saranno stabilite dagli organi competenti della Comunita', che ne informeranno immediatamente il Governo della Nigeria; inoltre, quest'ultimo sara' tenuto al corrente dell'utilizzazione di tali contingenti tariffari.

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII

Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo

1. La Nigeria s'impegna a non diminuire con restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente a tali restrizioni i vantaggi concessi alla Comunita' sul piano tariffario.
2. La Nigeria si asterra' dall'adottare misure di ordine amministrativo che possano ostacolare la corretta applicazione dell'Accordo.

Allegati-Allegato IX

ALLEGATO IX

Dichiarazioni della delegazione della Nigeria relative all'applicazione del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo

1. I vantaggi riservati agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al Protocollo n. 2, non saranno ridotti per tutto il periodo di validita' dell'Accordo.
2. A seguito della trasformazione della tariffa a colonna unica in tariffa a due colonne, la tassazione combinata, risultante dalla tariffa a due colonne, all'importazione di ciascun prodotto nella Nigeria non sara' superiore a quella prevista dalla tariffa a colonna unica, a meno che la differenza non sia dovuta esclusivamente all'adozione della Nomenclatura di Bruxelles ovvero al fatto che le nuove aliquote siano state arrotondate in taluni casi.
3. La nuova tariffa doganale di cui al paragrafo 2 del presente Allegato sara' trasmessa alla Comunita' al piu' presto dopo la data della firma dell'Accordo.

Allegati-Allegato X

ALLEGATO X

Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato XI

ALLEGATO XI

Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo a Berlino.

L'Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non formuli alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.

Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE FRA I PRESIDENTI DELLE DUE DELEGAZIONI ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Okigbo, Presidente della delegazione della
Repubblica della Nigeria
in data: 16 luglio 1966
indirizzata al: sig. Hendus, Presidente della delegazione della
Comunita' Economica Europea
Concerne: Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,
in riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria e' disposto, a richiesta della Comunita', ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di Associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformita' dell'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo.
Le saro' grato se vorra' accusare ricevuta della presente lettera.
Voglia credere. Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.
(f.to) OKIGDO
Presidente della delegazione della
Repubblica della Nigeria

TRADUZIONE

Lettera del: Sig. Hendus, Presidente della delegazione della
Comunita' Economica Europea
in data: 16 luglio 1966
indirizzata al: Sig. Okigbo, Presidente della delegazione della
Repubblica della Nigeria
Concerne: Discussioni relative alle eventuali modifiche della tariffa doganale della Repubblica della Nigeria, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

Lagos, 16 luglio 1966

Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera del 16 luglio 1966, in cui Ella ha voluto trasmettermi la seguente comunicazione:
"In riferimento all'Accordo oggi sottoscritto che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica della Nigeria, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica della Nigeria e' disposto, a richiesta della Comunita', ad aprire discussioni, in seno al Consiglio di Associazione, in ordine alle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale comunicate in conformita' dell'articolo 4 del Protocollo n. 2 allegato all'Accordo".
Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.
(f.to) HENDUS
Presidente della delegazione della
Comunita Economica Europea

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI