Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza.
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."
La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."