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Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ed istituzione di un assegno mensile di assistenza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826."

Art. 2.


L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo precedente e stabilito nella misura di lire 8 mila mensili e spetta ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una incapacita' lavorativa non dipendente da causa di guerra, di la di servizio, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedano alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 8 mila mensili, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.
La decorrenza dell'erogazione dell'assegno di lire 8 mila mensili e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ove la domanda sia accolta.
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente deliberera' le modalita' per la concessione dell'assegno.
La deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione ministeriale secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.


Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sordomuti i quali gia' fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sara' corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65.

Art. 4.


All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE