Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
TITOLO I
DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 9.
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiatato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313"
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiatato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313"
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO II
DELLA PENSIONE ASSEGNO O INDENNITA' DI GUERRA
Art. 11.
(Pensione vitalizia e assegno)
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrita' personale, ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento di pensione e' stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.
In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 444.000.(5)(12)
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di 8° categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti.
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8° categoria della tabella A.
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1a alla 6° dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:
a) per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita' di annue lire 150.000;
b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2° categoria di annue lire 135.000;
c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 3° categoria di annue lire 99.000;
d) per gli invalidi ascritti alla 3ª categoria di annue lire 90.000;
e) per gli invalidi ascritti alla 4ª categoria di annue lire 45.000;
f) per gli invalidi ascritti alla 5ª categoria di annue lire 36.000;
g) per gli invalidi ascritti alla 6ª categoria di annue lire 27.000.(5)(13)((20))
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue". La stessa legge ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso".
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue". La stessa legge ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso".
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue".
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, e' elevato da L. 540.000 a L. 570.000 annue".
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno complementare di cui all'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiatato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313"
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiatato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313"
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 16.
(Assegno di cura)
Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di cura di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 20.
(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª)
Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di eta', e' concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare.
I limiti di eta' sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.
Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.
Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.
L'assegno di previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita' od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilita' a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sara' sospeso e non potra' essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.
Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro del beneficiario ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.(12)((13))
Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di eta' ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di eta', e' concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 204.000 qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare.
I limiti di eta' sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai limiti di eta' quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 13.
Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.
Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.
L'assegno di previdenza puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilita' od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilita' a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo articolo 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sara' sospeso e non potra' essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.
Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilita' al lavoro del beneficiario ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 11.(12)((13))
AGGIORNAMENTO(12)
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 6) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue".
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 6) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue".
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 21.
(Assegno di incollocabilita)
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 650 anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo articolo 26.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino alla data del compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.((13))
L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 13, previo parere dal collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la concessione o il diniego dell'assegno di incollocabilita'.
Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90.
L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno i requisiti richiesti per la concessione del trattamento stesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Ministro per il tesoro, puo' essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'.
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dall'art. 134 del presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha inoltre disposto (con l'art.
134) che a favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dall'art. 134 del presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha inoltre disposto (con l'art.
134) che a favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Art. 22.
(Assegno di incollocamento)
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra residenti nel territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª alla 8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.
I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o di assegno rinnovabile.
La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto nei ruoli per il collocamento tenuti dalle direzioni provinciali della detta Opera nonche' nelle liste di collocamento di cui ai punti 1), 2), 3) o 4) dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e sia effettivamente incollocato per circostanze a lui non imputabili. Il beneficio, di cui al presente articolo, non spetta agli invalidi iscritti al punto 4° delle liste sopracitate, che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente la 80.000 lire lorde mensili.
L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20, ne con l'indennita' di disoccupazione; e', invece, cumulabile con le quote di maggiorazione dell'indennita' stessa per carichi di famiglia.
Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e puo' essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.
Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attivita' lavorativa alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
Qualora l'invalido lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza, di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del direttore provinciale del tesoro, puo' essere inoltre comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocamento.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra devono comunicare, alle competenti direzioni provinciali del tesoro, l'avviamento al lavoro degli invalidi o le denuncie di occupazione dagli stessi presentate.
Le somme dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennita' di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versate in conto entrate del tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di incollocamento di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo Unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di incollocamento di cui all'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo Unico.
Art. 23.
((IL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO III
DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE E QUALIFICAZIONE
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO IV
CUMULO ED OPZIONE FRA IL TRATTAMENTO DI GUERRA E ALTRO TRATTAMENTO
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO V
DEI I DIRITTI DELLA VEDOVA, DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI
Art. 42.
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 14 gennaio 1986 n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 14 gennaio 1986 n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 giugno-3 luglio 1998 n. 239 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1998, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio"."
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 giugno-3 luglio 1998 n. 239 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1998, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio"."
Art. 43.
(Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria)
Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera b), qualunque sia la causa del decesso.
La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido.
Dopo il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico e' liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle G e L La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52.
Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 10) che "Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive".
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 10) che "Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive".
Art. 44.
AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno".
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno".
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 46.
(Assegno di previdenza alla vedova)
Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.
Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48.
L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 50.
AGGIORNAMENTO (13a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 dicembre 1986, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1986, n. 61) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le precarie determinate condizioni economiche del padre.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 dicembre 1986, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1986, n. 61) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le precarie determinate condizioni economiche del padre.
Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 53.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 54.
(Assegno di previdenza agli orfani)
Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 59.
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 30 gennaio 1980 n. 9 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980 n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L".
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 30 gennaio 1980 n. 9 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980 n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L".
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 28 aprile 1994 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 28 aprile 1994 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."
Art. 60.
(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra).
Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.((13))
Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59, e' concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'articolo 56.
Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalita' previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo articolo 61.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 62.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO VI
DEI REDDITI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI
Art. 64.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 65.
(Assegno di previdenza ai genitori)
Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purche' si trovino nelle condizioni economiche previste nell'articolo 20.
Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48.
L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento
dell'eta' di cui al primo comma ed in caso di inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritti siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 66.
(Assegno di previdenza ai collaterali)
Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20, e' concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.
Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 20.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. - I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.((13))
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.
Art. 67.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 68.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 69.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 77.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 79.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO VII
DELLA DEVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI PER DECORAZIONI AL VALOR MILITARE
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 82.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 83.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 84.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 85.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO VIII
DELLE PROCEDURE
Art. 86.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 87.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 88.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 89.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 90.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 91.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 92.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 93.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 94.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 95.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 96.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 97.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 98.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 99.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 100.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 101.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 102.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 103.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 104.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 105.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 106.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 107.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 108.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 109.
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".
Art. 110.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 111.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 112.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 113.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 114.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 115.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 116.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 117.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 118.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 119.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 120.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 121.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 122.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Art. 123.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915))
Tabelle
TABELLA A
((13))
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE (5)
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
6. La perdita totale di una mano e di due piedi.
7. La perdita totale di una mano e di un piede.
8. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
9. La disarticolazione del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
10. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
11. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
12. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).
13. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
16. La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.
19. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
20. L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
21. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
22. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
23. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica e.c.g. accertata.
24. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
25. Tumori maligni a rapida evoluzione.
26. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
27. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
28. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'.
29. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
30. Castrazione ed evirazione.
31. Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita' fisica.
32. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi o permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale.
33. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.
34. Esito di laringectomia totale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
36. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
37. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C).
SECONDA CATEGORIA
1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3. L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti.
4. La disarticolazione del braccio sinistro o l'amputazione del collo chirurgico dell'omero.
5. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.
6. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.
7. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
8. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
9. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
10. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
11. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tale da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria.
15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17. La perdita della lingua.
18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19. La perdita dei testicoli oppure la perdita pressoche' totale del pene.
20. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente, accertata con l'esame audiometrico.
21. Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
22. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.
23. Le lesioni da affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 1/25 della normale.
TERZA CATEGORIA
1. La perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.
2. La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
3. La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.
4. La perdita del braccio o avambraccio sinistro sopra il terzo inferiore.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
6. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice.
7. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che, non siano i pollici.
8. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
9. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
10. Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.
11. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
12. Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata ad concham, senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
13. La perdita o i disturbi gravi della favella.
14. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
15. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
QUARTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
2. La perdita della mano sinistra o delle sue cinque dita.
3. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra e delle prime tre dita di essa.
4. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
5. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
8. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
9. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
10. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
11. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
12. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
13. L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
14. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
15. Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
16. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
17. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
18. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
19. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'.
20. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
21. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
22. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di ernianopsia bilaterale.
QUINTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione parallela all'asse del corpo.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
4. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
5. La perdita totale di ambo i pollici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
8. La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
10. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.
11. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
12. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
13. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
14. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
15. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
16. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. La nefrite e le nefrosi croniche.
19. Diabete mellito.
20. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
21. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm, accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
22. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
25. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
26. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
SESTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
4. La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
8. La perdita totale delle tre ultime dita della mano destra.
9. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
10. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
11. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
12. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
13. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
14. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
15. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
16. Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore.
17. Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
18. Psico-nevrosi di media entita'.
19. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
20. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
21. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
SETTIMA CATEGORIA
1. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
3. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica destra.
4. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici.
5. La perdita totale delle tre ultime dita della mano sinistra.
6. La perdita totale dei due indici.
7. La perdita totale del pollice destro.
8. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
OTTAVA CATEGORIA
1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'.
Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche', per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
2. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
3. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
4. L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica sinistra;
5. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici.
6. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
7. La perdita totale del pollice sinistro.
8. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
9. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.
13. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
14. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
15. L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
16. Catarro bronchiale cronico.
17. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
18. Gli esiti di empiema non tubercolare.
19. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).
20. Gastrite cronica.
21. Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
22. Colite catarrale cronica.
23. Emorroidi voluminose procidenti.
24. Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
25. Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.
26. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
27. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
28. Ernie viscerali non riducibili e non contenibili 29. Perdita totale di un padiglione auricolare.
30. Sordita' unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
32. Otite media purulenta cronica semplice.
33. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
36. Dacriocistite purulenta cronica.
37. Congiuntiviti manifestatamente croniche ribelli alle cure.
38. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
TABELLA B ((13))
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO
1. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2. La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
5. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
6. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
7. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
8. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
9. La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
10. La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
11. La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.
12. Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno c.d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.
13. Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'.
14. La distonia spastica diffusa del colon.
15. Ernie viscerali riducibili e contenibili.
16. La perdita di uno dei testicoli.
17. Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
18. Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.
19. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B ((13))
a) - Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , applicabile per le tabelle A e B, annesse alla predetta legge, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E di cui alla presente legge, avendo detta elencazione "carattere tassativo", come del testo gia' sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera B) n. 2 e dalla lettera F) n. 8.
Le parole "grave", "notevole" usate per caratterizzare il grado di talune infermita', debbono intendersi in relazione al grado di invalidita' corrispondente alla categoria cui l'infermita' e' ascritta.
Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi: o funzioni che non presentino alcuna utilita' agli effetti della capacita' a proficuo lavoro.
b) - Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalita' ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sara' piu' elevata, proporzionalmente all'entita' della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) - L'acutezza visiva dovra' sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le piu' note e le piu' diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.
Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:
a 5 metri V = 5/5 ossia V = 1 (normale)
" 7,5 " V = 5/7,5 " V = 2/3
" 10 " V = 5/10 " V = 1/2
" 15 " V = 5/15 " V = 1/3
" 20 " V = 5/20 " V = 1/4
" 30 " V = 5/30 " V = 1/6
" 40 " V = 5/40 " V = 1/8
" 50 " V = 5/50 " V = 1/10
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono piu' distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrera' fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e percio' sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non piu' costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni piu' grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.
Al disotto di 1/50 - frazione che esprime un visus con cui e' soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a cinquanta metri - la acutezza visiva non si puo' determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).
Ad un grado inferiore, il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.
Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come nei casi di cecita' assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilita' luminosa.
Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio e' cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non e' tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.
d) - Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
e) - Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entita', estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.
f) - Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralita' di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e cio' perche' tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: lo apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione di "perdita parziale" dell'organo superstite (".. venga a perdere in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
g) - Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilita' di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista.
TABELLA C ((13))
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E ((13))
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A)
1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordita' bilaterale assoluta e permanente.
2. - Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
(Annue... L. 984.000)
A-bis)
1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
2. - Alterazioni delle facolta' mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sara' conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
(Annue... L. 840.000)
B)
1. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2. - Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
3. - La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4. - La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue... L. 667.400)
C)
1. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e' della coscia con impossibilita' dell'applicazione dello apparecchio di protesi.
(Annue. L. 412.900)
D)
1. - Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue... L. 384.000)
E)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. - Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. - Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5. - Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dello articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 .
(Annue... L. 344.600)
F)
1. - Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. - Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. - Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. - Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare, una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue... L. 310.000)
G)
1. - Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. - La disarticolazione di un'anca.
3. - Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
4. - Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta
incapacita' a proficuo lavoro (Annue. L. 300.000).
TABELLA F ((13))
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F-1 ((13))
COMPLESSO DI DUE INFERMITA' VEDOVE ED ORFANI
Parte di provvedimento in formato grafico
VEDOVE ED ORFANI
TABELLA G ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 375.600
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 394.200
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 408.600
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 414.720
TABELLA I ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 433.200
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 453.720
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 468.600
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 475.680
TABELLA L ((13))
TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITA' DOVUTO ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITA' PENSIONATA
Parte di provvedimento in formato grafico
GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI PENSIONI NORMALI
TABELLA M ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 231.000
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 244.320
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 254.640
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 273.720
TABELLA O ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 288.000
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 302.280
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 312.240
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 330.960
GENITORI
PENSIONI SPECIALI
TABELLA S ((13)) Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 146.280
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 150.720
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 154.200
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 160.560
TABELLA T ((13)) Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 162.240
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 167.040
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 170.280
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 176.520
TABELLA P ((13))
ESERCITO
MARINA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA R ((13))
QUALIFICHE GERARCHICHE PARTIGIANE PER I COMANDANTI E GLI APPARTENENTI AI COMANDI DELLE FORMAZIONI PARTIGIANE
TABELLA U ((13))
EQUIPARAZIONE DEI GRADI DEI PERSONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA UNIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANTIAEREA A QUELLI CORRISPONDENTI DELL'ESERCITO, LIMITATAMENTE AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 1943, N. 588.
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (2)
L'errata corrige, in G.U. 14/10/1968 n. 262, ha disposto che "Nella tabella L, allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1968, a pagina 41, ultimo rigo, seconda colonna, la cifra di L. 366.088 e' rettificata in L. 365.088".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con il combinato disposto dall'art. 133, commi 3 e 5) che dalla data del 1 gennaio 1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla legge n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni,ed ogni altro assegno previsto dalla legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del secondo comma - secondo il quale a decorrere dal 1 gennaio 1979, si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra- agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un trattamento piu' favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE (5)
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
6. La perdita totale di una mano e di due piedi.
7. La perdita totale di una mano e di un piede.
8. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
9. La disarticolazione del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
10. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
11. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
12. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).
13. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
16. La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.
19. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
20. L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
21. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
22. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
23. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica e.c.g. accertata.
24. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
25. Tumori maligni a rapida evoluzione.
26. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
27. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
28. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'.
29. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
30. Castrazione ed evirazione.
31. Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita' fisica.
32. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi o permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale.
33. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.
34. Esito di laringectomia totale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
36. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
37. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C).
SECONDA CATEGORIA
1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3. L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti.
4. La disarticolazione del braccio sinistro o l'amputazione del collo chirurgico dell'omero.
5. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.
6. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.
7. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
8. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
9. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
10. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
11. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tale da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria.
15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17. La perdita della lingua.
18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19. La perdita dei testicoli oppure la perdita pressoche' totale del pene.
20. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente, accertata con l'esame audiometrico.
21. Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.
22. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.
23. Le lesioni da affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 1/25 della normale.
TERZA CATEGORIA
1. La perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.
2. La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.
3. La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.
4. La perdita del braccio o avambraccio sinistro sopra il terzo inferiore.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
6. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice.
7. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che, non siano i pollici.
8. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
9. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
10. Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.
11. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
12. Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata ad concham, senza affezione purulenta dell'orecchio medio.
13. La perdita o i disturbi gravi della favella.
14. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
15. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
QUARTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
2. La perdita della mano sinistra o delle sue cinque dita.
3. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra e delle prime tre dita di essa.
4. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
5. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
8. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
9. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
10. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
11. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
12. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
13. L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
14. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
15. Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
16. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
17. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
18. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
19. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'.
20. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
21. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
22. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di ernianopsia bilaterale.
QUINTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione parallela all'asse del corpo.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
4. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
5. La perdita totale di ambo i pollici.
6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.
8. La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
10. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.
11. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
12. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
13. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
14. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
15. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
16. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. La nefrite e le nefrosi croniche.
19. Diabete mellito.
20. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
21. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm, accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
22. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.
24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.
25. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
26. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
SESTA CATEGORIA
1. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
2. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
4. La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
7. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
8. La perdita totale delle tre ultime dita della mano destra.
9. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
10. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
11. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
12. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
13. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
14. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
15. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.
16. Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore.
17. Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
18. Psico-nevrosi di media entita'.
19. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
20. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
21. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
SETTIMA CATEGORIA
1. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
3. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica destra.
4. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici.
5. La perdita totale delle tre ultime dita della mano sinistra.
6. La perdita totale dei due indici.
7. La perdita totale del pollice destro.
8. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
OTTAVA CATEGORIA
1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'.
Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche', per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
2. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
3. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
4. L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica sinistra;
5. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici.
6. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
7. La perdita totale del pollice sinistro.
8. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
9. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.
13. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
14. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
15. L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
16. Catarro bronchiale cronico.
17. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
18. Gli esiti di empiema non tubercolare.
19. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).
20. Gastrite cronica.
21. Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.
22. Colite catarrale cronica.
23. Emorroidi voluminose procidenti.
24. Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
25. Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.
26. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
27. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
28. Ernie viscerali non riducibili e non contenibili 29. Perdita totale di un padiglione auricolare.
30. Sordita' unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
32. Otite media purulenta cronica semplice.
33. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
36. Dacriocistite purulenta cronica.
37. Congiuntiviti manifestatamente croniche ribelli alle cure.
38. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
TABELLA B ((13))
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO
1. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2. La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
5. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
6. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
7. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
8. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
9. La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
10. La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
11. La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.
12. Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno c.d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.
13. Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'.
14. La distonia spastica diffusa del colon.
15. Ernie viscerali riducibili e contenibili.
16. La perdita di uno dei testicoli.
17. Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
18. Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.
19. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B ((13))
a) - Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , applicabile per le tabelle A e B, annesse alla predetta legge, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E di cui alla presente legge, avendo detta elencazione "carattere tassativo", come del testo gia' sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera B) n. 2 e dalla lettera F) n. 8.
Le parole "grave", "notevole" usate per caratterizzare il grado di talune infermita', debbono intendersi in relazione al grado di invalidita' corrispondente alla categoria cui l'infermita' e' ascritta.
Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi: o funzioni che non presentino alcuna utilita' agli effetti della capacita' a proficuo lavoro.
b) - Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalita' ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sara' piu' elevata, proporzionalmente all'entita' della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) - L'acutezza visiva dovra' sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le piu' note e le piu' diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.
Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:
a 5 metri V = 5/5 ossia V = 1 (normale)
" 7,5 " V = 5/7,5 " V = 2/3
" 10 " V = 5/10 " V = 1/2
" 15 " V = 5/15 " V = 1/3
" 20 " V = 5/20 " V = 1/4
" 30 " V = 5/30 " V = 1/6
" 40 " V = 5/40 " V = 1/8
" 50 " V = 5/50 " V = 1/10
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono piu' distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrera' fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e percio' sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non piu' costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni piu' grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva e' ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.
Al disotto di 1/50 - frazione che esprime un visus con cui e' soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a cinquanta metri - la acutezza visiva non si puo' determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).
Ad un grado inferiore, il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.
Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come nei casi di cecita' assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilita' luminosa.
Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio e' cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non e' tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.
d) - Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
e) - Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entita', estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.
f) - Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralita' di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e cio' perche' tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: lo apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione di "perdita parziale" dell'organo superstite (".. venga a perdere in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.
g) - Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilita' di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista.
TABELLA C ((13))
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E ((13))
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A)
1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordita' bilaterale assoluta e permanente.
2. - Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
(Annue... L. 984.000)
A-bis)
1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
2. - Alterazioni delle facolta' mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sara' conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
(Annue... L. 840.000)
B)
1. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2. - Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
3. - La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4. - La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue... L. 667.400)
C)
1. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e' della coscia con impossibilita' dell'applicazione dello apparecchio di protesi.
(Annue. L. 412.900)
D)
1. - Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue... L. 384.000)
E)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. - Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. - Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5. - Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dello articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 .
(Annue... L. 344.600)
F)
1. - Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. - Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. - Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. - Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare, una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue... L. 310.000)
G)
1. - Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. - La disarticolazione di un'anca.
3. - Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
4. - Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta
incapacita' a proficuo lavoro (Annue. L. 300.000).
TABELLA F ((13))
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F-1 ((13))
COMPLESSO DI DUE INFERMITA' VEDOVE ED ORFANI
Parte di provvedimento in formato grafico
VEDOVE ED ORFANI
TABELLA G ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 375.600
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 394.200
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 408.600
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 414.720
TABELLA I ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 433.200
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 453.720
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 468.600
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 475.680
TABELLA L ((13))
TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITA' DOVUTO ALLE VEDOVE ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2ª ALL'8ª CATEGORIA DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITA' PENSIONATA
Parte di provvedimento in formato grafico
GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI PENSIONI NORMALI
TABELLA M ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 231.000
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 244.320
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 254.640
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 273.720
TABELLA O ((13))
Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 288.000
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 302.280
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 312.240
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 330.960
GENITORI
PENSIONI SPECIALI
TABELLA S ((13)) Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 146.280
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 150.720
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 154.200
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 160.560
TABELLA T ((13)) Sottufficiali e truppa. . . . . . . . . . . L. 162.240
Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . " 167.040
Ufficiali superiori . . . . . . . . . . . . " 170.280
Ufficiali generali. . . . . . . . . . . . . " 176.520
TABELLA P ((13))
ESERCITO
MARINA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA R ((13))
QUALIFICHE GERARCHICHE PARTIGIANE PER I COMANDANTI E GLI APPARTENENTI AI COMANDI DELLE FORMAZIONI PARTIGIANE
TABELLA U ((13))
EQUIPARAZIONE DEI GRADI DEI PERSONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA UNIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANTIAEREA A QUELLI CORRISPONDENTI DELL'ESERCITO, LIMITATAMENTE AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 1943, N. 588.
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (2)
L'errata corrige, in G.U. 14/10/1968 n. 262, ha disposto che "Nella tabella L, allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1968, a pagina 41, ultimo rigo, seconda colonna, la cifra di L. 366.088 e' rettificata in L. 365.088".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 luglio 1971, n. 585 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con il combinato disposto dall'art. 133, commi 3 e 5) che dalla data del 1 gennaio 1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla legge n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni,ed ogni altro assegno previsto dalla legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del secondo comma - secondo il quale a decorrere dal 1 gennaio 1979, si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra- agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un trattamento piu' favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.