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Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

Art. 1.

(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)


Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.
L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.
A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso.