Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
Art. 1.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1967 il termine stabilito con la legge 18 maggio 1964, n. 304, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo".
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "E' riaperto fino al 31 dicembre 1970 il termine stabilito con la legge 8 giugno 1966, n. 434, relativo al versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato decreto, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo".