Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965.
Art. 39.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.