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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965.

Art. 113.


Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 18.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.