Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Art. 8.
Gli interessi relativi al conto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno versati al bilancio dello Stato.