N NORME. red.it

Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Art. 2.


Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terra' conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche' delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.
Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.
Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane e' stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.