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Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, e' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.
Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni altra rivendicazione ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.

Art. 2.


Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 non si terra' conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonche' delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.
Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.
Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane e' stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.

Art. 3.


Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica Federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:
a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;
b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;
c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;
d) Titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;
e) banconote in Reichsmark il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1 luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertite in Deutschemark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.
E' approvato lo statuto del Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957.

Art. 4.


Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione e' costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, la quale e' cosi' composta:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
un rappresentante del Consiglio di Stato;
un rappresentante della Corte dei conti;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Banca nazionale del lavoro un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.
((Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione. A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro)).

Art. 5.


((Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza di almeno otto membri votanti. I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente. Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto. La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed e' autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova. Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati)).

Art. 6.


La domanda, in carta libera, per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).
Alla domanda dovra' essere allegata la necessaria documentazione, essa pure in carta libera, attestante l'esistenza e la misura del credito.
Sono considerate valide le domande gia' presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.
Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.
Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7.


Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvedera' per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi cosi' liquidati.
Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all'articolo 1, ed in conformita', a quanto stabilito con la convenzione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro rendera' conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione.
Il rendiconto finale della gestione sara' presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione.
L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sara' versato all'Erario dello Stato. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 1975, n. 791 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente".

Art. 8.


Gli interessi relativi al conto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno versati al bilancio dello Stato.

Art. 9.


Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10.


La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI MORO - COLOMBO - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE