N NORME. red.it

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".

Art. 2.


All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera d) e' aggiunto il testo seguente:
"e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo".

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 9.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto
matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 10.


L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie".

Art. 11.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 12.


Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dai seguenti:
"Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione".

Art. 13.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))((1))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 14.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 MARZO 1965, N. 144))

Art. 15.


Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.
Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformita' a quanto previsto dall'articolo stesso.
Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facolta', con le stesse modalita', e' riconosciuta ai superstiti.

Art. 16.


Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.
Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1 gennaio 1962.
Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.
A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verra' inoltre applicato, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO