Concessione di una indennita' una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, e' concessa una indennita' una volta tanto di:
lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, ne' va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.
Detta indennita' compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Ai titolari di piu' pensioni o assegni spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.
Art. 2.
L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1963.
Sulle predette pensioni o assegni l'indennita' spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza, della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.
Art. 3.
Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennita' una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.
L'indennita' una, volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1 gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.
Art. 4.
All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962/1963.
Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: Bosco