Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana.
Art. 1.
Il reimpiego dei personale gia' dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, tuttora in attesa di essere collocato presso enti similari nel territorio della Repubblica, puo' essere disposto, mediante decreti, dai Ministri competenti, ossia dal Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sull'ente presso il quale il personale in parola sara' reimpiegato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli interessati dovranno a tal fine presentare domanda al Ministero che esercita la vigilanza o la tutela di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'accoglimento della domanda e' subordinato al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi degli ordinamenti vigenti per la permanenza in servizio presso gli enti assegnatari. Il reimpiego non puo' essere disposto per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di eta'.