Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.