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Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

Art. 1.


Per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, e' prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957.