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Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

Art. 1.


Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.
Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.