Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, e' prorogato, con decorrenza 1 gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957.
Art. 2.
Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.
Art. 3.
L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani e' prorogato fino al 30 giugno 1957 ed e' esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonche' ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.
Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 813.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi lirici e della istituzione dei concerti della, Accademia di Santa Cecilia.
Art. 5.
La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, e' stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, numero 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori.
Art. 6.
Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1296, e' sostituito dal seguente:
"L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1 aprile 1956 in rate annuali posticipate".
Art. 7.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956, sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.
Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvedera' per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Col 30 giugno 1957 cessera' l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI SEGNI - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO