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Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla presente legge, e sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia;
1) i titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale predetta o che sono dichiarate tali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, nonche' i titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, anche se sia stato concesso l'esonero dalla assicurazione generale obbligatoria e dalle forme sostitutive in base alle norme vigenti ed anche se l'esonero medesimo non risulti ancora deciso.
Nulla e' innovato alle disposizioni contenute nell'articolo, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
2) i titolari di pensioni dirette o indirette a carico delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ovvero, a carico di Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province e istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, nonche' i titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali;
3) i titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendite ai superstiti.
Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresi' ai seguenti familiari dei titolari stessi, purche' conviventi ed a carico:
a) alla moglie, purche' non separata legalmente per sua colpa, ovvero al marito, permanentemente inabile al lavoro;
b) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati e ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 18 o anche di eta' superiore se inabili al lavoro;
c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;
d) ai genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se permanentemente inabili ai lavoro.(1)((5))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che " Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico."; (con l'art. 3 comma 2) che "I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalita' in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta."; (con l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione."

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 30 aprile 1969, n.153 ha disposto (con l'art. 48 comma 1) che "Il limite di eta' previsto dall'articolo I, terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso articolo 1, primo comma, e' elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'."

Art. 2.


All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilita' i seguenti Enti:
1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
2) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso.
5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente.(1)((4))
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione."

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 29 novembre 1962, n.1655 ha disposto (con l'art. 8) che "A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo."

Art. 3.


((L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni: 1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica; 2) ospedaliera; 3) farmaceutica; 4) integrativa sanitaria)).
L'assistenza di cui al comma precedente e' esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalita' per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.
Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Le assistenze ai fini della cura dell'invalidita' e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte gia' ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 1977, N.187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 1977, N. 395))

Art. 5.


L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 3 e' determinato annualmente, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali e' affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto concerne i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1, il decreto del Presidente della Repubblica e' emanato su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.
Tale onere e' posto a carico:
a) del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218 - che assume la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" - per i pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti della assicurazione generale obbligatoria;
b) delle gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate sostitutive dell'assicurazione generale per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' di imprese, fondi, casse, gestioni ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e dalle altre forme previdenziali sostitutive, o anche l'esonero medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
c) delle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza dei Ministero del tesoro, ovvero dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, oppure dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art. 1;
d) degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.
A fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma e per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie necessarie, si provvede mediante incremento delle entrate, anche adeguando i contributi con le stesse modalita' stabilite dalle disposizioni che disciplinano le singole forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle Casse, fondi e gestioni in applicazione del punto c) del precedente comma si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.
Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, si potra' parzialmente provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 6.


A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e' stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. e' chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e' ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sara' provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al regio, decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Art. 7.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonche' per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.

Art. 8.


In rappresentanza delle categorie assistite sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie due pensionati; del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali un pensionato e del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico un pensionato rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

Art. 9.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto:
a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale e' entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO