Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa.
Art. 2
Art. 2.
L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonche' a 67 prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonche' a 67 prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.