Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa.
Art. 6
Art. 6.
La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo e' stato tenuto conto anche del gettito degli abbonamenti.
Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verra' proporzionalmente ridotto.
Inoltre, verranno rimborsate all'A.N.S.A. al termine della durata della presente Convenzione e nella misura massima di lire 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila) le spese per la trasmissione radiotelegrafica da effettuarsi a cura della Compagnia "Italcable" dei bollettini quotidiani di cui all'art. 1.
La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo e' stato tenuto conto anche del gettito degli abbonamenti.
Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verra' proporzionalmente ridotto.
Inoltre, verranno rimborsate all'A.N.S.A. al termine della durata della presente Convenzione e nella misura massima di lire 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila) le spese per la trasmissione radiotelegrafica da effettuarsi a cura della Compagnia "Italcable" dei bollettini quotidiani di cui all'art. 1.