Approvazione delle Convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 31 luglio 1950 e concernenti rispettivamente:
a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonche' la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951;
b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche, finanziarie e culturali, negli Stati Uniti d'America nel periodo 1 luglio 1950-30 giugno 1951.
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 68.650.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1.
Alla copertura della spesa anzidetta si provvede come segue:
per lire 43.000.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 171 per l'esercizio 1950-51 del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per lire 8.650.000 con l'eguale somma iscritta al capitolo 172, per l'esercizio 1950-51, del bilancio del Ministero del tesoro, spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per lire 17.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate accertate col terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Convenzione per il servizio interno
Art. 1
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per il servizio interno.
Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:
a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero;
Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.);
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.
Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:
a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero;
Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.);
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.
Art. 2
Art. 2.
L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonche' a 67 prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonche' a 67 prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
Art. 3
Art. 3.
Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5 milioni mensili.
Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5 milioni mensili.
Art. 4
Art. 4.
Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei servizi, in esse comprese quella da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiografiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.
Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei servizi, in esse comprese quella da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiografiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.
Art. 5
Art. 5.
Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Art. 6
Art. 6.
Mediante preavviso, con lettera raccomandata di quindici giorni, ciascun contraente puo' chiedere la risoluzione dell'impegno.
Mediante preavviso, con lettera raccomandata di quindici giorni, ciascun contraente puo' chiedere la risoluzione dell'impegno.
Art. 7
Art. 7.
La presenta Convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Letto, firmato e sottoscritto il 31 luglio 1950.
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Per l'Agenzia A.N.S.A. il Consigliere delegato
FATTORI
La presenta Convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Letto, firmato e sottoscritto il 31 luglio 1950.
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Per l'Agenzia A.N.S.A. il Consigliere delegato
FATTORI
Convenzione per il servizio col Nord America
Art. 1
Convenzione fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per il servizio col Nord America.
Al fine di far conoscere negli Stati Uniti d'America i piu' importanti avvenimenti italiani, nonche' i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., tra il Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, salvo disdetta di una delle due parti da chiedersi mediante preavviso di quindici giorni, con lettera raccomandata, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle ore 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30 - 8,30 di New York: il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16 - 17 di New York. La velocita' di trasmissione sara' di 25 parole circa il minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2500 parole.
Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvedera' l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'ufficio A.N.S.A. di New York provvedera' la Societa' americana "Press Wireless".
Al fine di far conoscere negli Stati Uniti d'America i piu' importanti avvenimenti italiani, nonche' i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., tra il Governo italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, salvo disdetta di una delle due parti da chiedersi mediante preavviso di quindici giorni, con lettera raccomandata, si conviene quanto segue:
Art. 1.
L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle ore 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30 - 8,30 di New York: il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16 - 17 di New York. La velocita' di trasmissione sara' di 25 parole circa il minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2500 parole.
Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvedera' l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'ufficio A.N.S.A. di New York provvedera' la Societa' americana "Press Wireless".
Art. 2
Art. 2.
I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali piu' importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
La distribuzione del notiziari verra' effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovra' essere sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere.
Alla diffusione del servizio da New York provvedera' l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente ben introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.
I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali piu' importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.
La distribuzione del notiziari verra' effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovra' essere sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere.
Alla diffusione del servizio da New York provvedera' l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente ben introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.
Art. 3
Art. 3.
L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio informazione della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso trimestralmente, anche alla Corte dei conti, l'elenco degli abbonati al servizio oggetto della presente Convenzione, nonche' un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.
L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio informazione della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso trimestralmente, anche alla Corte dei conti, l'elenco degli abbonati al servizio oggetto della presente Convenzione, nonche' un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.
Art. 4
Art. 4.
L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).
L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).
Art. 5
Art. 5.
Resta Inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio a proprie spese e potranno altresi' provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.
Resta Inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio a proprie spese e potranno altresi' provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.
Art. 6
Art. 6.
La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo e' stato tenuto conto anche del gettito degli abbonamenti.
Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verra' proporzionalmente ridotto.
Inoltre, verranno rimborsate all'A.N.S.A. al termine della durata della presente Convenzione e nella misura massima di lire 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila) le spese per la trasmissione radiotelegrafica da effettuarsi a cura della Compagnia "Italcable" dei bollettini quotidiani di cui all'art. 1.
La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo e' stato tenuto conto anche del gettito degli abbonamenti.
Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verra' proporzionalmente ridotto.
Inoltre, verranno rimborsate all'A.N.S.A. al termine della durata della presente Convenzione e nella misura massima di lire 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila) le spese per la trasmissione radiotelegrafica da effettuarsi a cura della Compagnia "Italcable" dei bollettini quotidiani di cui all'art. 1.
Art. 7
Art. 7.
Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovute a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovute a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000 e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Art. 8
Art. 8.
La presente Convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente.dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Letto, confermato, firmato e sottoscritto addi' 31 luglio 1950.
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Per l'Agenzia A.N.S.A. il Consigliere delegato
FATTORI
La presente Convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente.dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Letto, confermato, firmato e sottoscritto addi' 31 luglio 1950.
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Per l'Agenzia A.N.S.A. il Consigliere delegato
FATTORI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1952
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI