Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Art. 2.
((Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'. Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali. Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano gia' conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge)).
Art. 3.
Gli organi della Cassa sono:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Comitato dei delegati;
d) il Consiglio di amministrazione;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei revisori dei conti;
g) i Consigli dell'Ordine.
Art. 4.
Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.
Il presidente e' coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, e' supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione. (4) ((5))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
Art. 5.
Il Comitato dei delegati e' costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
c) nomina il Consiglio di amministrazione;
d) approva i bilanci;
e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;
f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.
Il Comitato dei delegati dura in carica due anni. (4) ((5))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
Art. 6.
Il Comitato dei delegati e' coavocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'adunanza e' valida in prima convocazione se intervenga almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero d'intervenuti.
Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:
a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti e' tra cinquanta e cento;
b) oltre, ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.
Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa. (4) ((5))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. ((Quando devono essere eletti quattro o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno)).
Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti. (4) (5)
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
Art. 8.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.
Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;
b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.
Art. 10.
((La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione)).
Art. 11.
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.
Art. 12.
Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.
Art. 13.
((Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri, dei quali uno e' designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti)).
Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.
Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.
I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 14.
I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.
Art. 15.
Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.
La misura dell'indennita' dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sara' determinata dal regolamento.
Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.
CAPO II
Del patrimonio
Art. 16.
Il patrimonio della Cassa e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
Art. 17.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
Art. 18.
I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.
Art. 19.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
Art. 20.
Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore e' tenuto a corrispondere soltanto un contributo.
Art. 21.
I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 22.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
Art. 23.
I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.
Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
Art. 26.
((Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto)).
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 8) che "I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni".
La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 8) che "I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni".
Art. 28.
((I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili)).
Art. 29.
((Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento)).
Art. 30.
Gli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.
CAPO III
Del trattamento di previdenza
Art. 31.
Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.
L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale.
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
Art. 32.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
Art. 33.
Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.
La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente. ((5))
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
Art. 34.
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
Art. 35.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 36.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319))
Art. 38.
L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
Art. 39.
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' abrogato "il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni".
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' abrogato "il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni".
Art. 40.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 41.
((La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia)).
Art. 42.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 43.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 44.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 45.
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali. ((9))
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".
La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".
Art. 46.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 47.
((Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato)).
CAPO IV
Del trattamento di assistenza
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))
Art. 49.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798))
CAPO V
Della gestione finanziaria
Art. 50.
L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.
Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.
Art. 51.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Art. 52.
La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.
Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.
La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.
Art. 53.
Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 54.
Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.
Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' ((...)), sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in eta' superiore ai cinquant'anni, ai termini dell'art. 80 comma primo, del regio decreto 25 giugno 1910, n. 951, fino ad un massimo di venticinque quote.
Tale integrazione non e' estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.
Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.
Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.
Art. 55.
Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dell'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli i iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata, a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di eta' e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non puo' essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 15) che "Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'.
Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".
La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 15) che "Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, e' fatta nella seguente misura:
70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti;
30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di eta'.
Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 e' elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di eta'".
Art. 56.
Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.
Qualora le disponibilita' del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati.
Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facolta' di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.
Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di eta' e' riconosciuto altresi' a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possono o non intenderanno avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:
1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;
(( 2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale));
3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991;
4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;
5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.
Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza e' subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.
Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente e' ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di eta' e non e' richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di eta'.
Il conseguimento della pensione non e' subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di eta'.
Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' nella quale e' ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52.
Art. 57.
L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non e' subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'eta' nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.
Art. 58.
Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza e' aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero.
Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991))
Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza.
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991))
Art. 60.
Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di eta' la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.
L'ammontare del contributo suppletivo e' dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art. 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero.
Le somme dovute dal richiedente come contributo supplettivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' di 70 anni e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52.
L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale e' aumentabile con versamenti volontari o con indennita' di contingenza e, a richiesta dell'interessato, puo' essere ridotto nella misura e con le modalita previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni.
Il diritto di riscatto e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) esercizio della professione per almeno 20 anni;
b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;
c) reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta
complementare, inferiore a lire 2 milioni, ovvero non raggiungente il
minimo imponibile d) regolare pagamento di tutti i contributi
dovuti.
La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve
essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'eta' di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli intercorsi maturati.
In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.
Art. 61.
La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
Art. 62.
Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.
Art. 63.
Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art. 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.
Art. 64.
Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di eta' e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.
L'iscrizione per un anno alla Cassa non e' richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di eta'.
Art. 65.
Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dello art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 951, qualora non abbiano superato i 60 anni di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidita' se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'eta' di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.
Art. 66.
Il Comitato dei delegati puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennita' di contingenza.
Art. 67.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
Art. 68.
Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale e' dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con eta' inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con eta' superiore.
Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49.
Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle gia' accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.
Art. 69.
L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.
La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.
Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.
Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.
((Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici. I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine. In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione)). ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82 (in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha introdotto gli ultimi quattro commi al presente articolo) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82 (in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha introdotto gli ultimi quattro commi al presente articolo) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.
Art. 70.
Nella prima adunanza il Comitato dei delegati e' presieduto dal piu' anziano d'eta'.
Art. 71.
La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI DE GASPERI - ZOLI Visto,il Guardasigilli: ZOLI
Allegati
ALLEGATI
TABELLA A.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA B.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA C.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA D.
Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA F.
Valore di una lira di assegno vitalizio
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G.
Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44 e 55 per gli avvocati che hanno una eta' superiore ai 50 anni
Parte di provvedimento in formato grafico
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa."
TABELLA A.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA B.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA C.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA D.
Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E.
TABELLA ABROGATA DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5))
TABELLA F.
Valore di una lira di assegno vitalizio
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G.
Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44 e 55 per gli avvocati che hanno una eta' superiore ai 50 anni
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa."