Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.
Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.