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Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Art. 1.


Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' aggiunto il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".