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Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

Art. 1.


Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512.
Il pagamento delle suddette somme e' effettuato con le modalita' previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227.