Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.
Art. 9.
Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.