Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.
Art. 6.
Il Ministero del tesoro puo' richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilita' e il fondamento della domanda.