Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.