N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto, ed al Protocollo di applicazione provvisorio, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' al Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accordo

Art. 1

TRADUZIONE
Accordo per i pagamenti e le compensazioni fra i Paesi europei

I Governi dell'Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia, i Comandanti in capo delle Zone d'occupazione in Germania, della Francia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, ed il Comandante della zona anglo-americana del Territorio libero di Trieste;
Desiderando avviarsi verso una maggiore liberta' dei pagamenti
intraeuropei cosi' come previsto all'articolo 4 della Convenzione di Cooperazione Economica Europea, firmata a Parigi, il 16 aprile 1948;
Desiderando adottare senza ritardo un piano di compensazione
limitata, applicabile finche' sia possibile prendere nuove disposizioni allo scopo di stabilire tra di essi un sistema di pagamenti interamente multilaterale;
Considerando la Decisione del Consiglio della Organizzazione
Europea di Cooperazione Economica (denominato in appresso il Consiglio) in data 16 ottobre 1948 di approvare il testo del presente accordo; e l'adozione, il 16 ottobre 1948, della Decisione di raccomandare una ripartizione dell'Aiuto Americano;
Considerando la Decisione del Consiglio del 16 ottobre 1948
relativa ai principi di politica commerciale;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

a) Le Parti Contraenti effettueranno compensazioni monetarie alle condizioni previste dal presente Accordo.
Tali compensazioni sono di prima e di seconda categoria ai sensi
dell'art. 18. Esse hanno per scopo di facilitare tutte le operazioni che le Parti Contraenti potranno in ogni momento autorizzare secondo le loro rispettive politiche di trasferimento di divise e le disposizioni dei loro accordi di pagamenti.
b) Con riserva delle disposizioni dell'art. 5, i saldi disponibili per le compensazioni sono i saldi dei conti tenuti da una banca centrale al nome di altre banche centrali. Le banche centrali, ai sensi del presente Accordo, sono le banche centrali o le altre autorita' monetarie designate dalle Parti Contraenti.

Art. 2

Articolo 2

La Banca dei Regolamenti Internazionali (denominata appresso
l'Agente), operando in virtu' dell'accordo concluso tra essa e l'Organizzazione Europea di Cooperazione economica (denominata appresso l'Organizzazione) in applicazione della Decisione del Consiglio in data 10 settembre 1948, e' l'Agente incaricato della compensazione ai fini del presente Accordo.

Art. 3

Articolo 3

a) Le compensazioni previste dal presente Accordo sono effettuate ogni mese ed in conformita' delle direttive date all'Agente dall'Organizzazione.
b) Mensilmente l'Agente sottopone all'organizzazione i rapporti
sulle compensazioni eseguite durante il mese.

Art. 4

Articolo 4

a) Le compensazioni di prima categoria sono eseguite senza il
previo accordo delle Parti Contraenti.
b) Le compensazioni di seconda categoria sono subordinate al previo
accordo delle Parti Contraenti direttamente interessate a ciascuna compensazione di seconda categoria.
c) Le Parti Contraenti, pur non impegnandosi ad accettare le
compensazioni di seconda categoria, intendono cooperare pienamente per facilitare la realizzazione di ogni ragionevole proposta presentata dall'Agente, tenuto conto di tutte le circostanze relative a tali compensazioni.
d) Nello stabilire le compensazioni di seconda categoria, l'Agente si sforzera' di facilitare le compensazioni atte a rendere maggiormente agevoli le relazioni piu' critiche tra debitore e creditore, tenendo presente che e' bene evitare per quanto possibile i regolamenti in oro o divise tra le Parti Contraenti nonche' le interruzioni negli scambi o pagamenti.
e) Nulla nel presente articolo si oppone a che una Parte Contraente
informi l'Agente che essa e' disposta ad accettare, senza il suo previo accordo, tutte o parte delle compensazioni di seconda categoria che potrebbero essere stabilite dall'Agente.

Art. 5

Articolo 5

a) Nel calcolo dei saldi disponibili per le compensazioni di un
dato mese, l'Agente, puo', a domanda di una delle Parti Contraenti, escludere certe categorie, di saldi posseduti da detta Parte Contraente. Le categorie di saldi suscettibili di essere escluse, nonche' la procedura da seguire per domandare la loro esclusione, sono stabilite nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
b) Nessun saldo escluso dalle compensazioni relative a un dato mese
in conformita' del paragrafo a) del presente articolo deve essere compreso, dalla Parte Contraente che ha richiesto tale esclusione, nei calcoli concernenti i regolamenti in oro o in divise che sarebbero esigibili dalla detta Parte Contraente in virtu' di un accordo di pagamenti concluso anteriormente alla firma del presente Accordo o che potrebbero intervenire immediatamente dopo le compensazioni relative al mese considerato.

Art. 6

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente s'impegna a non agire in modo che banche diverse dalle banche centrali posseggano saldi anormali in monete di altre Parti Contraenti ne' a investire tali saldi in modo che essi non siano disponibili per le compensazioni.

Art. 7

Articolo 7

a) Ogni volta che un regolamento in oro od in divise diventa
esigibile nel corso di un dato mese in base ad accordo di pagamenti concluso tra due Parti Contraenti anteriormente alla firma del presente Accordo, tale regolamento e' differito finche' le compensazioni relative a tale mese non siano state effettuate.
b) Ogni regolamento in oro od in divise, che rimanga dovuto dopo le
compensazioni relative al mese considerato, deve essere allora effettuato immediatamente.
Ogni regolamento di tale natura deve essere segnalato dal debitore all'Agente ed all'Organizzazione.
c) Nessuna disposizione del presente articolo si oppone a che una Parte Contraente che e' creditrice adotti misure differenti d'intesa con un'altra Parte Contraente se, a seguito dell'applicazione del presente articolo, sia superato in modo continuo un margine di credito consentito dalla prima alla seconda.

Art. 8

Articolo 8

a) Ciascuna Parte Contraente deve trasmettere all'Agente:
1. Tutte le informazioni necessarie per permettere all'Agente di conoscere esattamente la natura e l'esecuzione dei suoi accordi di pagamenti con altre Parti Contraenti;
2. Una situazione mensile dei saldi del o dei conti speciali che sono disponibili per le compensazioni come dei saldi che la Parte Contraente desidera escludere in conformita' dell'art. 5;
3. Un rapporto mensile nel quale sia indicato un tasso di cambio unico, convenuto con ciascuna delle altre Parti Contraenti, che la Parte Contraente, da cui e' redatto il rapporto e' disposta ad adottare per le compensazioni;
4. Una situazione mensile dei regolamenti in oro o in divise
effettuati durante il mese dalla Parte Contraente alle altre Parti Contraenti;
5. Ogni informazione che permetta all'Agente di determinare le
somme in divise da utilizzare in base al titolo II del presente Accordo;
6. Ogni altra informazione che la Parte Contraente ritiene utile all'Agente per l'adempimento del suo compito.
b) Qualora si tratti di Parti Contraenti le cui parita' di cambio non siano omogenee i saldi e tassi di cambio notificati secondo i comma 2 e 3 del paragrafo a) del presente articolo, saranno determinati in base alle disposizioni dell'allegato B che fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9

a) Ciascuna Parte Contraente, la cui bilancia dei pagamenti
correnti per l'anno avente termine il 30 giugno 1949, si ritenga ai fui del presente Accordo, creditrice nei confronti di un'altra Parte Contraente, tenuto conto delle risorse esistenti concordate di tale altra Parte Contraente, stabilisce diritti di tiraggio in favore di quest'ultima.
b) Gli importi dei diritti di tiraggio stabiliti da ciascun
creditore in favore di ciascun debitore, equivalenti al valore in dollari degli Stati Uniti dei beni e servizi da fornirsi al creditore dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti ai fini del presente Accordo (denominati appresso aiuto condizionale), sono indicati nell'allegato C che fa parte integrante dei presente Accordo.
c) Nessun debitore e' tenuto a rimborsare a un creditore una
qualsiasi somma corrispondente a diritti di tiraggio stabiliti in suo favore dal creditore, se tale creditore ha ricevuto dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti un importo equivalente di aiuto condizionale al quale non sia collegato alcun obbligo di rimborso.
d) Nei rapporti di due qualsiasi tra le Parti Contraenti, i termini
"creditore" e "debitore" designano, ai fini del presente titolo, quelle che appaiono come creditrici e debitrici l'una rispetto all'altra nella tabella III dell'allegato C.

Art. 10

Articolo 10

I diritti di tiraggio sono resi disponibili e utilizzati solo in
conformita' delle disposizioni del presente Accordo. Gli importi da rendere disponibili e da utilizzare sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato B.

Art. 11

Articolo 11

a) Con riserva delle disposizioni contenute nel paragrafo b) del
presente articolo, i diritti di tiraggio sono resi disponibili nella moneta della Parte Contraente che li rende disponibili o, quando una altra moneta sia normalmente utilizzata per i pagamenti tra la detta Parte Contraente ed un'altra Parte Contraente, in quest'altra moneta.
Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, le monete nelle quali essa rendera' disponibili i diritti di tiraggio in base al presente paragrafo.
b) Due Parti Contraenti possono convenire, entro il 31 ottobre
1948, che i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra saranno resi disponibili in una moneta diversa di quella in cui avrebbero dovuto esserlo secondo il paragrafo a) del presente articolo. Le due Parti Contraenti invieranno all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, una relazione su ogni accordo di tale natura.
c) L'accordo concluso tra due Parti Contraenti ai sensi del
paragrafo b) del presente articolo, non puo' impedire ad esse di concludere successivamente un altro accordo per cui i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra siano resi disponibili, sia nella moneta di una di esse, sia nella moneta che, all'epoca dell'ulteriore accordo, fosse normalmente utilizzata per i reciproci pagamenti. Appena concluso ogni ulteriore accordo di tale natura, le due Parti Contraenti invieranno all'Agente una relazione sull'argomento.

Art. 12

Articolo 12

Gli importi in moneta, corrispondenti a diritti di traenza devono essere messi a disposizione dell'Agente appena egli ne faccia richiesta, tuttavia una Parte Contraente non puo' essere obbligata a mettere somme in moneta a disposizione dell'Agente prima che le siano assegnati in modo fermo importi equivalenti di aiuto condizionale.

Art. 13

Articolo 13

Le richieste previste all'articolo 12 e corrispondenti a diritti di
tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.

Art. 14

Articolo 14

Nelle compensazioni previste dal presente Accordo, l'Agente deve
utilizzare gli importi in monete resi disponibili in virtu' del presente titolo, seconde le disposizioni seguenti:
a) 1. - L'Agente e' abilitato a utilizzare, in un dato mese, un importo di una delle monete al massimo uguale alla totalita' di ciascun deficit, per il mese considerato, tra ciascun debitore e ciascun creditore, nella misura in cui il residuo delle risorse esistenti concordate del debitore nella moneta considerata non sia sufficiente a coprire tale deficit.
2. - Se, nel corso di un dato mese, un importo di tale moneta non sia reso disponibile per l'applicazione dell'articolo 12, tutto o parte di tale importo, quando esso diventi disponibile, puo' essere utilizzato dall'Agente nel corso di un mese successivo in aggiunta all'ammontare che egli puo' utilizzare per il comma primo del presente paragrafo.
b) L'Agente puo', a richiesta di un debitore, utilizzare tutto o parte degli importi di una determinata, moneta, in piu' di quelli utilizzabili, in virtu' del paragrafo a) del presente articolo cosi' come li ha notificati il debitore purche':
1) la Parte Contraente, il cui deficit mensile rispetto alla
Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio a favore del debitore dovra' essere ridotto mediante l'impiego di tale importo, non abbia saldo creditore nei confronti della Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio, oppure:
2) il consenso della, Parte Contraente avente stabilito il
diritto di tiraggio sia stato ottenuto anticipatamente.
c) Se, nel corso di un dato mese, l'importo globale di una
determinata moneta che l'Agente e' abilitato a utilizzare secondo il paragrafo a) del presente articolo supera l'importo di tale moneta disponibile ai termini del presente titolo, l'Agente ripartisce, in linea di massima detta moneta tra quelle Parti Contraenti che nel corso del mese siano in deficit per tale moneta, proporzionalmente ai loro deficit; tuttavia puo' procedere ad aggiustamenti moderati in tale ripartizione proporzionale badando al fatto che e' auspicabile evitare per quanto possibile sia l'interruzione degli scambi e pagamenti sia i regolamenti in oro o divise.

Art. 15

Articolo 15

Nelle compensazioni relative ai nove mesi aventi termine il 31
marzo 1949, non sara' reso disponibile, ne' utilizzato piu' del 75% sull'importo dei diritti di tiraggio stabiliti da una Parte Contraente a favore di una altra Parte Contraente e figuranti nell'allegato C. In casi, particolari, tale percentuale potra' essere aumentata per decisione dell'Organizzazione.

Art. 16

Articolo 16

a) Se una Parte Contraente, sia in virtu' di un accordo di
pagamento sia perche' non disponga di un saldo creditore nella moneta di un'altra Parte Contraente, ha fatto a quest'ultima un pagamento in oro o divise esigibili a decorrere dal 1 ottobre 1948 per il fatto che all'epoca del pagamento i diritti di tiraggio stabiliti a suo favore da quest'altra Parte Contraente non possono essere utilizzati dall'Agente a causa delle disposizioni fissate negli articoli 12 e 15, l'Agente su richiesta della Parte Contraente che ha effettuato il pagamento, provvedera' a consentire l'imputazione di tali diritti di tiraggio per il riscatto di tutta o parte delle somme in oro o divise pagate in tali condizioni purche' le disposizioni degli articoli 12 e 15 non costituiscano piu' ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio.
b) La domanda e le misure previste al paragrafo a) del presente
articolo saranno effettuate ed applicate nel corso delle compensazioni relative al mese durante il quale le disposizioni degli, articoli 12 o 15, secondo il caso, cesseranno di porre ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio.
c) L'importo che l'Agente puo' utilizzare in un dato mese in
applicazione del presente articolo si aggiunge agli importi che egli puo' utilizzare in tale mese in applicazione dell'articolo 14.

Art. 17

Articolo 17

a) Si ritiene che i diritti di tiraggio saranno normalmente
utilizzati come stabilito all'articolo 9 del presente Accordo. Si dovra' tener conto di cio' nel procedere alle revisioni previste ai paragrafi b), c), d) del presente articolo.
b) Si procedera', su richiesta di una Parte Contraente, alla
revisione degli importi e della, ripartizione dei diritti di tiraggio solo in circostanze risultanti:
1) dal caso di forza maggiore o di catastrofe;
2) dal caso in cui un debitore eccepisca e convinca il Consiglio che gli e' stato impossibile utilizzare tutto o parte dei diritti di tiraggio a lui concessi sebbene egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per riuscirvi;
3) dal caso in cui un creditore eccepisca e convinca il Consiglio
che tutto o parte dei diritti di tiraggio da esso stabiliti in favore di un debitore non sono piu' necessari a quest'ultimo per i fini ai quali essi furono stabiliti.
c) Il Consiglio creera' gli organismi adatti ad occuparsi dei casi che potessero sorgere in virtu' del presente articolo.
d) Il Consiglio decidera' sulle raccomandazioni da presentare
all'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti per la revisione degli importi e/o della ripartizione dei diritti di tiraggio.

Art. 18

Articolo 18

a) "Compensazione di prima categoria" significa una parte e che
produce, per una Parte Contraente, tutti dei risultati seguenti:
1) Una riduzione di uno o piu' dei suoi saldi debitori in
contropartita di una riduzione equivalente di uno o piu' dei suoi
saldi creditori, oppure
2) La compensazione, mediante l'utilizzo d'importi corrispondenti
ai diritti di tiraggio stabiliti in suo favore di tutto o parte del suo deficit del mese nei confronti della Parte Contraente che ha stabilito i diritti di tiraggio o, nel caso di importi utilizzabili in applicazione dell'articolo 14 a) 2, la compensazione di tutto o parte dei deficit non coperto di uno o piu' mesi precedenti nei confronti di tale Parte Contraente, restando inteso che gli importi corrispondenti ai diritti di tiraggio nella misura in cui non vengono impiegati a compensare i deficit in virtu' del comma 2 del presente paragrafo, sono considerati ai fui del comma 1 come se si trattasse di saldi creditori.
b) "Compensazione di seconda categoria" significa ogni operazione diversa da quelle indicate al paragrafo a) del presente articolo, che ha per risultato l'aumento di un saldo o l'accensione di un nuovo saldo in rapporto alla posizione quale si presentava prima dell'operazione.

Art. 19

Articolo 19

Se una Parte Contraente, nel comunicare un'informazione all'Agente ai fui del presente accordo, gli notifica che desidera veder considerata tale informazione come riservata, non avendola essa resa pubblica, l'Agente deve tenere debito conto di tale notifica ogni qualvolta egli faccia uso dell'informazione in questione.

Art. 20

Articolo 20

a) Ogni compensazione che comporti l'utilizzo del saldo di un conto
tenuto presso le banche centrali del Portogallo o della Svizzera, o a nome di essi, esige il previo accordo del Portogallo o della Svizzera, come pure del creditore o debitore corrispondente.
b) Con riserva dell'approvazione del Consiglio, il Governo del
Portogallo o il Governo della Svizzera, possono, in qualsiasi momento, decidere d'accettare, senza il loro previo accordo, tutte le compensazioni di prima Categoria. Dopo tale approvazione, le disposizioni fissate nel paragrafo a) del presente articolo cesseranno d'applicarsi al Portogallo o alla Svizzera, secondo il caso, come pure ad loro creditori o debitori rispettivi.
c) Il titolo II del presente accordo non si applica ne' al
Portogallo, ne' alla Svizzera.

Art. 21

Articolo 21.

Se un accordo speciale e' concluso tra una Parte Contraente e
l'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti, concernente il prestito in dollari degli Stati Uniti a detta Parte Contraente ai fini del presente Accordo, il titolo II del presente Accordo si applichera' a detta Parte Contraente alle condizioni, concernente la sua applicazione ai fini del presente Accordo, che potranno essere proposte da detta Parte Contraente d'intesa con l'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti ed approvate dal Consiglio. Appena approvate dal Consiglio, tali condizioni saranno comunicate dall'Agente a cura del Segretario generale.

Art. 22

Articolo 22

a) Il compito di sorvegliare l'applicazione del presente Accordo
incombe all'Organizzazione.
b) Se sorge una questione Circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo essa puo' essere portata da qualsiasi Parte Contraente dinanzi al Consiglio che ha potere per decidere al riguardo.

Art. 23

Articolo 23

a) Il presente Accordo sara' ratificato.
b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario generale dell'Organizzazione che notifichera' ciascun deposito a tutti i firmatari.
c) Il presente Accordo entrera' in vigore appena depositati gli
strumenti di ratifica da parte di tutti i firmatari.

Art. 24

Articolo 24

a) I diritti di tiraggio non utilizzati prima che scada il presente
Accordo non saranno annullati. Resteranno a disposizione delle Parti Contraenti a favore delle quali furono stabiliti, a condizioni che non potranno essere meno favorevoli di quelle di cui beneficiavano all'inizio.
b) Il metodo esatto d'impiego per i diritti di tiraggio non
utilizzati nel periodo susseguente alla scadenza dell'Accordo, formera' oggetto di discussioni da parte dell'Organizzazione al momento opportuno.

Art. 25

Articolo 25

a) Ad eccezione dell'art. 24 il presente Accordo rimarra' in vigore
fino al compimento delle compensazioni che si riferiscono al mese di giugno 1949; il presente Accordo potra' rimanere in vigore ulteriormente a quelle condizioni che le Parti Contraenti potranno convenire. L'art. 24 restera' in vigore fino ad esaurimento totale dei diritti di tiraggio non utilizzati.
b) Entro il 1 maggio 1949 le Parti Contraenti, agendo per mezzo
dell'Organizzazione, esamineranno come avra' funzionato il presente Accordo e se c'e' motivo di mantenerlo in vigore.
c) Se risulta che il presente Accordo non debba verosimilmente
restare in vigore, le Parti Contraenti, a domanda di una di esse, incaricheranno uno o piu' comitati di predisporre raccomandazioni circa le disposizioni che potessero apparire necessarie per evitare:
1) interruzioni negli scambi o pagamenti;
2) pagamenti in oro o divise;
3) l'impossibilita' di effettuare riscatti d'oro o divise che
invece, sarebbero stati possibili in base alle disposizioni del presente Accordo;
4) altre conseguenze analoghe che potrebbero verificarsi entro un
termine di tempo ragionevole a decorrere dalla scadenza del presente Accordo, in seguito a modifiche dei saldi risultanti da compensazioni effettuate in conformita' del presente Accordo.

Art. 26

Articolo 26

Il presente Accordo pone termine al primo Accordo di compensazione monetaria multilaterale firmato a Parigi il 18 novembre 1947, a decorrere dal compimento delle compensazioni corrispondenti al mese di settembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Accord

Accord de paiements et de compensations entre les Pays europeens


Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A

SALDI ESCLUSI DALLA COMPENSAZIONE

I. - Possono essere esclusi dalla compensazione ai sensi dell'art. 5 del presente Accordo, i saldi seguenti:
a) I fondi di cassa che entrano normalmente nell'una o l'altra
delle categorie seguenti:
1) Fondi di cassa normali delle banche centrali, cioe' fondi
sufficienti per coprire gli ordini di pagamenti in corso e mantenere le normali relazioni bancarie;
2) Saldi destinati a garantire gli scoperti risultanti da
operazioni di cambio a termine;
3) Saldi destinati a servire di copertura ai crediti bancari
aventi scadenza a breve termine.
b) I saldi rappresentanti il risultato di operazioni di capitale effettuate espressamente in vista del finanziamento di spese di capitale specifiche.
c) Saldi non derivanti da accordi di pagamenti o da operazioni
commerciali correnti e che sono liberamente convertibili in oro o in dollari degli Stati Uniti.
d) Gli altri saldi che; in base a disposizioni speciali
contemplate negli accordi di pagamenti in vigore alla data. della firma del presente accordo, rappresentano il ricavo di talune esportazioni destinate a servizio di debiti o all'esecuzione di altre obbligazioni contrattuali.
e) Nel caso della Grecia e della Turchia, data la struttura
essenzialmente agricola dell'economia di tali paesi, una proporzione ragionevole dei loro saldi in monete di altre Parti Contraenti con le quali detti paesi non hanno concluso accordi di pagamenti che concedano loro margini di credito, restando inteso che tali saldi, entro l'anno successivo alla data in cui sono stati esclusi per la prima volta, verranno utilizzati per pagamenti di importazioni provenienti da paesi nei quali sono detenuti detti saldi.
II. - a) Qualsiasi Parte Contraente richiedente la esclusione di un
saldo da essa posseduto, in applicazione di una delle suddette disposizioni del presente allegato, dovra' indicare all'Agente sotto quale rubrica essa desidera chiedere detta esclusione e fornire informazioni sufficientemente dettagliate allo scopo.
b) Se l'Agente ritiene non soddisfacenti le informazioni fornite in rapporto all'esclusione domandata puo' richiedere informazioni supplementari.
c) Se ritiene non soddisfacenti le informazioni supplementari,
l'Agente deve presentare all'Organizzazione un rapporto sull'argomento e inviare copia del rapporto alla Parte Contraente che ha fatto la richiesta.

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B

I. Si deve seguire la procedura seguente per la determinazione dei saldi e dei tassi di cambio in vista dei rapporti indicati all'art. 8 che devono essere stabiliti dalle Parti Contraenti quando non abbiano un sistema di parita' di cambio omogeneo.
a) I saldi debitori e creditori nella moneta di una Parte
Contraente che non abbia un sistema di parita' di cambio omogenee nei confronti di Parti Contraenti che hanno parita' di cambio omogenee sono comunicati all'Agente nelle monete di queste ultime, dopo essere stati calcolati applicando un tasso di cambio convenuto tra le due Parti Contraenti interessate. Il tasso di cambio cosi' convenuto dovrebbe essere quello che e' realmente utilizzato nelle operazioni correnti fra dette Parti. Se i tassi sono variabili, o se esiste piu' di un tasso, il tasso convenuto dovrebbe essere fissato in base alla media ponderata di tali tassi.
b) I saldi debitori e creditori tra due Parti Contraenti che non abbiano parita' di cambio omogenee, a meno che non siano espressi nella moneta di una Parte Contraente che ha parita' di cambio omogenee, sono comunicati all'Agente nell'unita' di conto da esso usata per le compensazioni 'dopo calcolati a un tasso di cambio convenuto tra le due Parti Contraenti.
c) La Parte Contraente fa' parimenti conoscere all'Agente il
metodo di calcolo per i saldi che comunica come pure i dati necessari per spiegare la maniera con cui i tassi di cambio sono stati determinati in vista del calcolo.
II. Si deve seguire la procedura seguente per il calcolo dei
deficit mensili e per la determinazione degli importi corrispondenti ai diritti di tiraggio che devono essere resi disponibili e utilizzati ogni mese:
a) L'Agente determina i saldi netti tra le parti Contraenti e
converte tali saldi netti nell'unita' di conto in base ai tassi che gli sono stati comunicati. L'Agente e' allora in grado di determinare, nell'unita' di conto, i deficit e le eccedenze mensili, come pure gli importi dei diritti di tiraggio da rendere disponibili e da utilizzare ciascun mese.
b) Qualora il tasso di cambio della moneta di una Parte
Contraente venga modificato, le Parti Contraenti interessate comunicano all'Agente i saldi esistenti tra di esse alla chiusura, il giorno prima della modifica della parita', come pure il dettaglio degli aggiustamenti operati nell'applicare le clausole di garanzia di cambio.
Le Parti Contraenti interessate inviano parimenti all'Agente, in
base alle disposizioni dell'art. 8 a), 3 dell'Accordo, un rapporto indicante il nuovo tasso di cambio.
Merce' tali informazioni l'Agente puo' tener conto delle variazioni
del tasso di cambio nel calcolare i deficit ed eccedenze mensili, come pure gli importi dei diritti di tiraggio da rendere disponibili.
III. Per l'esecuzione delle compensazioni relative a un dato mese, ivi compreso l'utilizzo degli importi corrispondenti ai diritti di tiraggio, le cifre notificate dall'Agente alle Parti Contraenti, nella moneta di quelle Parti Contraenti che hanno parita' di cambio omogenee o nella moneta di conto, sono convertite dalle Parti Contraenti ove occorra, nelle monete delle Parti Contraenti che non hanno parita' di cambio omogenee, sulla base dei tassi convenuti in conformita' del paragrafo I del presente allegato.

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C

Tabella I.

RISORSE ESISTENTI CONCORDATE

La tabella seguente indica gli importi delle risorse esistenti
concordate, menzionate all'art. 13 del presente Accordo.


Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella II.

DIRITTI DI TIRAGGIO

a) La colonna 2 della tabella indica l'importo totale dei diritti di tiraggio fissati in base all'art. 9 del presente Accordo per ciascuna delle Parti Contraenti la cui bilancia dei pagamenti correnti per l'anno che termina il 30 giugno 1949 si ritiene debba essere creditrice nei riguardi di un'altra Parte Contraente tenuto conto delle risorse esistenti concordate di tale altra Parte Contraente.
b) La colonna 3 indica l'importo totale corrispondente ai diritti di tiraggio fissati a favore di ciascuna delle Parti Contraenti.
c) Gli importi che figurano nella presente tabella e nella tabella III formeranno oggetto di aggiustamenti nelle condizioni seguenti:
1) Dall'importo dei diritti di tiraggio rispettivi accordati da una qualunque delle Parti Contraenti sara' dedotto l'ammontare delle assegnazioni anticipate autorizzate per il terzo trimestre 1948 dall'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti in virtu' della Legge di cooperazione economica del 1948 per il pagamento di prodotti venduti dalla detta Parte Contraente a ogni altra Parte contraente.
2) Dall'importo dei diritti di tiraggio rispettivi fissati a
favore di una qualunque delle Parti Contraenti l'ammontare delle suddette assegnazioni anticipate autorizzate per il terzo trimestre 1948 sara' dedotto per il pagamento dei prodotti acquistati da detta Parte Contraente ad ogni altra Parte Comitra ente.
Il Segretario generale dell'Organizzazione domandera'
all'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti di fargli conoscere gli importi delle assegnazioni anticipate menzionate ai comma 1 e 2 del presente paragrafo. Il Segretario generale sottoporra' all'approvazione del Consiglio gli importi sistemati in conformita' dei comma 1 e 2 del presente paragrafo. Dopo l'approvazione del Consiglio detti importi saranno sostituiti agli ammontari corrispondenti indicati nella presente tabella come nella tabella III e saranno comunicati dal Segretario generale all'Agente al piu' tardi il 31 ottobre 1948.
d) Purche' approvati dall'Amministrazione della cooperazione
economica degli Stati Uniti e dal Consiglio, gli importi rispettivi dei diritti di tiraggio potranno formare oggetto di aggiustamenti ulteriori fino ai limiti di ogni assegnazione anticipata che una Parte Contraente non sia stata in grado di utilizzare.
Il Governo della Turchia, pur approvando i termini del presente
Accordo riserva la sua posizione circa l'esattezza delle cifre relative alla Turchia' che figurano nell'allegato C e fara' ogni sforzo possibile, entro il piu' breve termine, sotto l'egida dell'organizzazione, per addivenire ad un accordo con i paesi interessati per quanto concerne l'aggiustamento di dette cifre.


Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella III

DETTAGLIO DEI DIRITTI DI TIRAGGIO

a) La tabella seguente indica la ripartizione dettagliata degli
importi dei diritti di tiraggio indicati nella tabella II tra le Parti Contraenti prese due a due.
b) Essa mette anche in evidenza le Parti Contraenti che, ai fui del
titolo II del presente Accordo, sono creditrici e debitrici l'una dell'altra, come lo dimostrano le cifre che figurano nelle righe relative al loro nome e nelle colonne al di sotto del loro nome.


Parte di provvedimento in formato grafico


In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente
abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Parigi, il 16 ottobre 1948, in francese e in inglese,
entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che restera' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione europea della cooperazione economica il quale ne trasmette copia conforme autenticata a tutti i firmatari.

(Seguono le firme come nel testo francese).

Accordo-Protocollo

Protocollo d'applicazione provvisorio per l'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei

I firmatari dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i
Paesi europei (chiamato in appresso l'Accordo) firmato in data odierna;
Desiderando dare immediata applicazione dell'Accordo, a titolo
provvisorio;
Hanno convenuto quanto segue:

1) Le Parti del presente protocollo applicheranno a titolo
provvisorio le disposizioni dell'Accordo, come se l'Accordo avesse prodotto i suoi effetti a decorrere dal 1 ottobre 1948.
2) Il presente Protocollo entrera' in vigore a datare da tale
giorno e restera' in vigore fino all'entrata in vigore dell'Accordo.
3) a) Ogni Parte del presente Protocollo puo' ritirarsi dando un
preavviso di ritiro per iscritto di almeno tre mesi al Segretario generale dell'Organizzazione europea della cooperazione economica (denominato in appresso il Segretario generale).
b) Tre mesi dopo la data alla quale e' dato il preavviso o a
quella data successiva che potra' essere stabilita in tale preavviso, la Parte dalla quale esso e' emanato cessera' di essere Parte del presente Protocollo.
c) Il Segretario generale informera' immediatamente tutte le
Parti del presente Protocollo, nonche' l'Agente, di ogni preavviso dato in virtu' del presente paragrafo.
4) Se un preavviso di ritiro e' dato in base al paragrafo 3, le
Parti del presente Protocollo, agendo per mezzo dell'Organizzazione, incaricheranno uno o piu' comitati, a richiesta di una delle Parti, di preparare delle raccomandazioni sulle disposizioni che potrebbero essere necessarie al fine di evitare:
1) interruzioni negli scambi o pagamenti,
2) pagamenti in oro e divise,
3) l'impossibilita' di effettuare riscatti in oro o divise, che invece, sarebbero stati possibili in base alle disposizioni dell'Accordo, oppure,
4) altre conseguenze analoghe, che potrebbero verificarsi in un termine ragionevole a decorrere dalla data alla quale il preavviso di ritiro avra' effetto a seguito di modificazioni nei saldi causate da compensazioni fatte in base all'Accordo. Il comitato o i comitati esamineranno parimenti la posizione dei diritti di tiraggio che potrebbero restare inutilizzati alla data in cui il preavviso di ritiro avra' effetto.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti debitamente
abilitati, hanno apposto le loro firme in calce del presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 16 ottobre 1948, in francese ed in inglese, i
due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione europea della cooperazione economica, il quale trasmettera' copia conforme autenticata a tutti gli altri firmatari.

Seguono le firme come nel testo francese).

Protocole

PROTOCOLE


Parte di provvedimento in formato grafico