Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949.
Art. 20
Articolo 20
a) Ogni compensazione che comporti l'utilizzo del saldo di un conto
tenuto presso le banche centrali del Portogallo o della Svizzera, o a nome di essi, esige il previo accordo del Portogallo o della Svizzera, come pure del creditore o debitore corrispondente.
b) Con riserva dell'approvazione del Consiglio, il Governo del
Portogallo o il Governo della Svizzera, possono, in qualsiasi momento, decidere d'accettare, senza il loro previo accordo, tutte le compensazioni di prima Categoria. Dopo tale approvazione, le disposizioni fissate nel paragrafo a) del presente articolo cesseranno d'applicarsi al Portogallo o alla Svizzera, secondo il caso, come pure ad loro creditori o debitori rispettivi.
c) Il titolo II del presente accordo non si applica ne' al
Portogallo, ne' alla Svizzera.
a) Ogni compensazione che comporti l'utilizzo del saldo di un conto
tenuto presso le banche centrali del Portogallo o della Svizzera, o a nome di essi, esige il previo accordo del Portogallo o della Svizzera, come pure del creditore o debitore corrispondente.
b) Con riserva dell'approvazione del Consiglio, il Governo del
Portogallo o il Governo della Svizzera, possono, in qualsiasi momento, decidere d'accettare, senza il loro previo accordo, tutte le compensazioni di prima Categoria. Dopo tale approvazione, le disposizioni fissate nel paragrafo a) del presente articolo cesseranno d'applicarsi al Portogallo o alla Svizzera, secondo il caso, come pure ad loro creditori o debitori rispettivi.
c) Il titolo II del presente accordo non si applica ne' al
Portogallo, ne' alla Svizzera.