N NORME. red.it

Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 8.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.