Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Art. 7.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con la presente legge ai capitoli ed agli articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio e in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.