Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Art. 6.
Nella scelta delle opere da, finanziare con i fondi di cui alla presente legge da eseguire nella Sicilia si procedera' di intesa con la Regione siciliana.