Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.
Art. 4
Art. 4.
Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le "cantines" destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurera' i necessari contatti con la direzione dell'azienda.
Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le "cantines" destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurera' i necessari contatti con la direzione dell'azienda.