Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.
Preambolo
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1.
null
c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;
d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Annesso Protocollo
Art. 1
Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946
Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.
Art. 1.
Una missione belga tecnico-sanitaria risiedera' a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.
La Commissione avra' lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.
Art. 1.
Una missione belga tecnico-sanitaria risiedera' a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.
La Commissione avra' lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficolta' che potessero eventualmente sorgere.
Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verra' costituita a Bruxelles.
Art. 2
Art. 2.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove avra' luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.
Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorita' italiane avvieranno al centro di Milano, ove avra' luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.
Le Autorita' italiane metteranno a disposizione dello Autorita' belghe i locali ed il materiale necessario perche' il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.
Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sara' fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.
Art. 3
Art. 3.
In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvedera' che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessita' del rispetto reciproco del contratto di lavoro.
In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvedera' che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessita' del rispetto reciproco del contratto di lavoro.
Art. 4
Art. 4.
Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le "cantines" destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurera' i necessari contatti con la direzione dell'azienda.
Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le "cantines" destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurera' i necessari contatti con la direzione dell'azienda.
Art. 5
Art. 5.
In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:
1) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;
2) ogni lavoratore disporra' di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sara' cambiata due volte al mese;
3) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.
In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per cio' che concerne i "phalansteres" delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:
1) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;
2) ogni lavoratore disporra' di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sara' cambiata due volte al mese;
3) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.
Art. 6
Art. 6.
Il prezzo massimo per la pensione completa non superera' cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio, il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della biancheria da letto.
Tutte le forniture effettuate dalle aziende saranno fatte alle stesse condizioni e ai medesimi prezzi praticati per gli operai belgi.
Il prezzo massimo per la pensione completa non superera' cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio, il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della biancheria da letto.
Tutte le forniture effettuate dalle aziende saranno fatte alle stesse condizioni e ai medesimi prezzi praticati per gli operai belgi.
Art. 7
Art. 7.
Ogni opportuna misura sara' presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verra' data ai lavoratori per cio' che concerne le modalita' di misurazione dei lavori a cottimo, del pagamento dei salari e della presentazione degli eventuali reclami.
Ogni opportuna misura sara' presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verra' data ai lavoratori per cio' che concerne le modalita' di misurazione dei lavori a cottimo, del pagamento dei salari e della presentazione degli eventuali reclami.
Art. 8
Art. 8.
Le imprese carbonifere cureranno che i "reglementa d'ateliers" tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali.
Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per quanto possibile fra i lavoratori italiani al lavoro siano designati in numero sufficiente in ogni societa'.
Le imprese carbonifere cureranno che i "reglementa d'ateliers" tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali.
Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per quanto possibile fra i lavoratori italiani al lavoro siano designati in numero sufficiente in ogni societa'.
Art. 9
Art. 9.
Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale.
L'operaio avra' l'obbligo di iscriversi nel piu' breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.
Le Autorita' belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale.
L'operaio avra' l'obbligo di iscriversi nel piu' breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.
Art. 10
Art. 10.
I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.
I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.
Art. 11
Art. 11.
Le Autorita' belghe prenderanno tutte le misure necessarie perche' nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani.
Le Autorita' belghe prenderanno tutte le misure necessarie perche' nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani.
Art. 12
Art. 12.
I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro Lettore economico aperto all'immigrazione.
I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro Lettore economico aperto all'immigrazione.
Art. 13
Art. 13.
Le Autorita' italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalita' che verranno fissate dalla Commissione italo-belga di Bruxelles.
Le Autorita' italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalita' che verranno fissate dalla Commissione italo-belga di Bruxelles.
Art. 14
Art. 14.
Il Governo italiano e belga si impegnano a procedere nel piu' breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 settembre 1938.
Redatto in doppio esemplare, in lingua italiana e francese.
Roma, 26 aprile 1947
Per l'Italia Per il Belgio
MARIO TOMMASINI WALTER BOURGEOIS
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Il Governo italiano e belga si impegnano a procedere nel piu' breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 settembre 1938.
Redatto in doppio esemplare, in lingua italiana e francese.
Roma, 26 aprile 1947
Per l'Italia Per il Belgio
MARIO TOMMASINI WALTER BOURGEOIS
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO MERZAGORA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Scambio di Note
Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
Protocollo
La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta' relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
Per l'Italia
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni:
1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.
Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.
2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente.
Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo.
3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.
4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.
All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi.
I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.
Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.
Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga.
5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta' relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.
6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi.
7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.
In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al "Comptoir belge des charbons".
Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.
8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.
9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere".
Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio".
Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga.
10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni.
11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.
12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.
Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.
I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno.
I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi.
Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.
Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate.
Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.
Per l'Italia
Il Capo della Delegazione italiana
SECCO SUARDO
Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Nota Varbale
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, hai l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Roma, 26 ottobre 1946
All'Ambasciata del Belgio
ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, hai l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.
I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della piu' distinta considerazione.
Roma, 26 ottobre 1946
All'Ambasciata del Belgio
ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Scambio di lettere
Roma, 27 aprile 1947
Signor Presidente,
Ho l'onore di comunicarLe che gli opportuni provvedimenti saranno adottati da parte italiana affinche' le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 parafato in data di ieri 26 aprile possano avere, in via provvisoria e a condizioni di reciprocita', immediata applicazione.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
TOMMASINI
Mr. Walter BOURGEOIS
Capo di Gabinetto Aggiunto
del Ministero del Combustibile e dell'Energia
Presidente della Delegazione Belga - ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Parte di provvedimento in formato grafico
Signor Presidente,
Ho l'onore di comunicarLe che gli opportuni provvedimenti saranno adottati da parte italiana affinche' le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 parafato in data di ieri 26 aprile possano avere, in via provvisoria e a condizioni di reciprocita', immediata applicazione.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
TOMMASINI
Mr. Walter BOURGEOIS
Capo di Gabinetto Aggiunto
del Ministero del Combustibile e dell'Energia
Presidente della Delegazione Belga - ROMA
Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Parte di provvedimento in formato grafico