Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.
Art. 10
Art. 10.
I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.
I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.