Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)
Art. 49.
Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.