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Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

Art. 13.



Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.