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Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

TITOLO I.
Della repressione delle violazioni delle leggi finanziarie in generale.

Art. 1.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 2.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 3.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 4.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 5.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 6.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 7.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 8.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 9.



Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purche' la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Art. 10.



Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Art. 11.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 12.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 13.



Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, non superiore nel massimo a lire mille, il colpevole e' ammesso a pagare, nell'atto della contestazione della contravvenzione, una somma a favore dello Stato pari complessivamente all'ammontare del tributo e della sopratassa e del sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Il pagamento estingue il reato e non si fa luogo alla compilazione del processo verbale della contravvenzione.

Art. 14.



Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda di oblazione e' irrevocabile e puo' essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado. ((3))

La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, "limitatamente alle parole "prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando sia stata fatta opposizione"".

Art. 15.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 16.



Per le contravvenzioni prevedute dalle leggi finanziarie la prescrizione estingue il reato col decorso di anni tre.

Art. 17.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 18.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 19.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 20.



ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
((13))
AGGIORNAMENTO (13)


Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 20 "limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
TITOLO II.
Delle norme di procedura.
CAPO I
Norme generali.

Art. 21.


((La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta: 1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda; 2) al tribunale in ogni altro caso)).

Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione. (3)

La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516.
(5)

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21 e, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si tratti di ogni altro reato", e del secondo comma dello stesso articolo.

AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 aprile - 12 maggio 1982, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 20/05/1982, n. 137) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette".

Art. 22.



Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

Art. 23.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516))

Art. 24.



Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

Art. 25.



Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.

L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Art. 26.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 27.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 28.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 29.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 30.



L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 31.

Art. 32.

null


Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le traccie del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.

In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

Art. 33.



Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Art. 34.



Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Art. 35.



Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Art. 36.



Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.

Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 37.



Il decreto contiene:

1° le generalita' dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;

4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 38.



Quando non sia fatta opposizione nel termine prescritto il decreto di condanna diviene esecutivo.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 39.



Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 40.



Contro il decreto di condanna l'imputato puo' fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

L'opposizione e' proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresi' fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.

La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

Quando con uno stesso decreto siano condannate piu' persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 41.



L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto. ((3))

Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente. ((3))

L'intendente di finanza puo' chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, commi 1 e 2.

Art. 42.



Ordinato il dibattimento, se l'opponente si presenta, il decreto di condanna e' revocato di diritto, fermi rimanendo, peraltro, gli atti compiuti dall'intendente a garenzia della esecuzione per gli effetti civili.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 43.



L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.

In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.

Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 44.



In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale, e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente e' equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 45.



La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza puo' essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.

La delegazione puo' essere concessa anche per singole categorie di tributi.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 46.



Sono competenti a provvedere sulla domanda di oblazione:

1° i capi degli uffici esecutivi incaricati della contabilita' della contravvenzione se il massimo della pena dell'ammenda, stabilita dalla legge, non sia superiore a lire mille;

2° l'intendente di finanza per ogni altra contravvenzione.

La domanda deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento del tributo e, ove del caso, da un certificato del cancelliere, che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinnanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Art. 47.



E' in facolta' dell'autorita' competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garenzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorita' in misura non superiore alla meta' tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge.

Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda e' respinta.

Art. 48.



L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del "terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di finanza"".

Art. 49.



Fissata la somma da pagare a titolo di oblazione, il capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione o l'intendente di finanza, secondo le rispettive attribuzioni, ne notifica l'ammontare all'imputato con precetto di pagare entro il termine di 15 giorni.

Art. 50.



Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:

1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;

2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;

3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna. ((3))

Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 1 "nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione".

Art. 51.



Quando il pagamento della somma fissata per l'oblazione sia stato eseguito, l'intendente di finanza, nel caso indicato nel n. 2 del precedente articolo, ne da' partecipazione al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio. ((3))

La estinzione del reato e' dichiarata con sentenza pronunciata in Camera di consiglio.

AGGIORNAMENTO (3)


La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1 "limitatamente al riferimento al n. 2".

Art. 52.



Dopo la scadenza del termine, stabilito dall'art. 49 per il pagamento, questo non puo' essere piu' eseguito, ne e' ammessa alcuna nuova domanda di oblazione.

Art. 53.



Il dibattimento e' rimandato in seguito a presentazione di un certificato del capo dell'ufficio esecutivo incaricato della contabilita' della contravvenzione, ovvero dell'intendente di finanza, che attesti l'avvenuta presentazione della domanda per oblazione.

Art. 54.



Quando del pagamento dell'ammenda siano civilmente responsabili le persone o gli enti indicati negli articoli 9 e 10, si osservano le seguenti disposizioni:

1° la domanda di oblazione puo' essere presentata dalle dette persone o enti, anche nel silenzio e contro la volonta' dell'imputato;

2° quando la domanda sia presentata dall'imputato devono essere notificati di ufficio alle dette persone o enti sia la domanda, sia il precetto di pagamento;

3° quando la domanda sia presentata dalle persone o dagli enti civilmente responsabili devono essere notificati di ufficio all'imputato sia la domanda stessa, sia il precetto di pagamento.

Nel caso indicato nel n. 2, la omissione della notificazione esonera le persone e gli enti ivi indicati dalla responsabilita' per il pagamento della somma corrispondente all'ammontare dell'ammenda.

Art. 55.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 56.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 57.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 58.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 59.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
TITOLO III.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 60.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 61.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 62.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 63.


((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI - ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.