Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)
Tariffa-art. 13
Art. 13.
L'onorario ad ore e' dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Pero' per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
E' dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.
L'onorario ad ore e' di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
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AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'onorario ad ore, di cui all'art. 13 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto di notte tempo per gli atti indicati nel secondo comma del citato art. 13.