Ordinamento del notariato e degli archivi notarili. (013U0089)
Titolo I.
Disposizioni generali.
Art. 1.
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
Art. 2.
L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto. ((8))
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".
Art. 3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 1999, N. 491)).
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sara' con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, puo' sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di piu' distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Art. 4.
1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
((2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e puo' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 28 dicembre 1913, n. 1536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine indicato nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' prorogato di mesi quattro.
Il Regio Decreto 28 dicembre 1913, n. 1536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine indicato nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' prorogato di mesi quattro.
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 26 aprile 1914, n. 421 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto notarile nel Regno di cui all'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono determinati in conformita' della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti".
Il Regio Decreto 26 aprile 1914, n. 421 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto notarile nel Regno di cui all'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono determinati in conformita' della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti".
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 518 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sara' compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 518 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sara' compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che "In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che "In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e' aumentata di cinquecento posti".
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e' aumentata di cinquecento posti".
Titolo II.
Dei notari.
Capo I
Della nomina dei notari.
Art. 5.
Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; (52) (58) (65)
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; (63)
5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea ((anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformita' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137)). La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; (63)
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile. (22) (23)
6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio. (63)
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
(40)
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.
Il periodo suddetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso".
Il D.L. Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.
Il periodo suddetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso".
AGGIORNAMENTO (22)
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211".
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Gli esami professionali disciplinati dagli articoli 8, n. 4; 39, n. 6, della legge 8 giugno 1874, n. 1938; 5, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si intendono sostituiti, a tutti gli effetti, dagli esami regolati nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211".
AGGIORNAMENTO (23)
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27, come modificato dall'art. 4 del Regio Decreto 2 aprile 1925, n. 404, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211. Tuttavia coloro che abbiano compiuto e compiano nei detti territori il periodo di pratica prescritto dalla legge 'professionale vigente nel resto del Regno possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, a norma del presente regolamento, ai Consigli professionali di sede a Venezia e debbono sostenere gli esami presso quella Corte d'appello".
Il Regio Decreto 15 gennaio 1925, n. 27, come modificato dall'art. 4 del Regio Decreto 2 aprile 1925, n. 404, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il presente regolamento non si applica ai territori annessi, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211. Tuttavia coloro che abbiano compiuto e compiano nei detti territori il periodo di pratica prescritto dalla legge 'professionale vigente nel resto del Regno possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato, a norma del presente regolamento, ai Consigli professionali di sede a Venezia e debbono sostenere gli esami presso quella Corte d'appello".
AGGIORNAMENTO (29)
La L. 22 gennaio 1934, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo".
La L. 22 gennaio 1934, n. 64 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo".
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 21 gennaio 1943, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.
Il periodo suddetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo".
La L. 21 gennaio 1943, n. 102 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.
Il periodo suddetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo".
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando".
Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando".
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89".
AGGIORNAMENTO (52)
La L. 26 luglio 1995, n. 328 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora piu' favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
La L. 26 luglio 1995, n. 328 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora piu' favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
AGGIORNAMENTO (58)
La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 31 ottobre 2002 n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/2002, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.".
La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 31 ottobre 2002 n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/2002, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.".
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio".
Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 5-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 5-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 5-quater.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 GENNAIO 1994, N. 49))
((51))
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 20 gennaio 1994, n. 49 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La L. 20 gennaio 1994, n. 49 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 7.
Chi vuole ottenere la iscrizione tra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneita', deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneita'.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sara' nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione e' compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunziera' in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sara' notificato all'interessato e su quello dell'interessato sara' udito l'avviso del pubblico ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potra' ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 8.
L'esame e' dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.
Art. 9.
L'esame e' scritto ed orale.
L'esame scritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volonta' e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.
L'esame orale versera' sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonche' sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.
Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
Nel caso di mancata approvazione, il candidato non puo' essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.
Art. 10.
((Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si e' verificata, ne da' immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale. La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5, deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sotto pena di decadenza. Alla domanda dovra' essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituira' uno all'interessato. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarita' dei documenti. Compiuto tale esame, che e' definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perche' li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all'art. 11)).
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La pubblicazione dei concorsi per la provvista dei posti di notaro vacanti, prescritta dall'art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' sospesa fino a tutto il trentesimo giorno successivo a quello in cui la pace sara' pubblicata";
- (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La disposizione del precedente articolo non si applica quando in un Comune vi e' un solo posto notarile.
Ove si verifichi la mancanza di tutti i posti assegnati ad un Comune, si dovra' del pari far luogo alla pubblicazione del concorso, ma limitatamente alla provvista di un solo dei posti medesimi";
- (con l'art. 3, comma 1) che "Per coloro che si trovino sotto le armi il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai detti concorsi e' esteso, in deroga alle norme contenute nell'ultimo capoverso del citato art. 10, a giorni sessanta";
- (con l'art. 4, comma 1) che "La proroga del termine e gli altri benefizi concessi dei precedenti articoli in favore dei chiamati alle armi si applicano anche ai concorsi gia' pubblicati, ma per i quali alla data del presente decreto non sia ancora decorso il termine per la produzione dei documenti".
Il Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "La pubblicazione dei concorsi per la provvista dei posti di notaro vacanti, prescritta dall'art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' sospesa fino a tutto il trentesimo giorno successivo a quello in cui la pace sara' pubblicata";
- (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La disposizione del precedente articolo non si applica quando in un Comune vi e' un solo posto notarile.
Ove si verifichi la mancanza di tutti i posti assegnati ad un Comune, si dovra' del pari far luogo alla pubblicazione del concorso, ma limitatamente alla provvista di un solo dei posti medesimi";
- (con l'art. 3, comma 1) che "Per coloro che si trovino sotto le armi il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai detti concorsi e' esteso, in deroga alle norme contenute nell'ultimo capoverso del citato art. 10, a giorni sessanta";
- (con l'art. 4, comma 1) che "La proroga del termine e gli altri benefizi concessi dei precedenti articoli in favore dei chiamati alle armi si applicano anche ai concorsi gia' pubblicati, ma per i quali alla data del presente decreto non sia ancora decorso il termine per la produzione dei documenti".
Art. 11.
Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.
Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:
a) se concorrano solamente candidati notari, si terra' conto della condotta morale, del merito e dell'anzianita' d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato e delle pubblicazioni;
b) se concorrano solamente notari esercenti, si terra' conto, in particolar modo, dell'anzianita' d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avra' anche riguardo al risultato dell'esame di idoneita', ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato;
c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terra' sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notati in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).
Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parita' delle altre condizioni, dovra' accordarsi la preferenza al notaio che gia' esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.
Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potra' prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi posto messo a concorso.
Art. 12.
Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
((Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni)).
Art. 13.
La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sara' sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimera' in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmettera' quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 14.
((Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovra', nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale fara' la sua proposta, udito il pubblico ministero)).
Art. 15.
null
Art. 16.
I notari sono nominati a vita con decreto Reale.
Art. 17.
Il cambio di residenza fra due notari puo', col loro consenso, essere disposto, purche' da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purche' si tratti di residenze di pressoche' uguale importanza e l'eta' e l'anzianita' d'esercizio dei richiedenti siano pressoche' uguali.
Il relativo provvedimento sara' dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
Capo II.
Dell'esercizio delle funzioni notarili.
Art. 18.
Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
1° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS 4 MAGGIO 2006, N. 182)).
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sara' fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
6° NUMERO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138;
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.
Art. 19.
1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato.
Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, ((entro il 26 febbraio di ciascun anno)). L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
Il contributo e' riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, ((entro il 26 febbraio di ciascun anno)). L'impresa assicuratrice e' scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
Art. 20.
((
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147))
Art. 21.
((
1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220))
Art. 22.
1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
((
3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo))
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21 ((, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto)).
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.
Art. 23.
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . . . di (o fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potra' servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conservera' come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Art. 23-bis.
((
1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato))
Art. 23-ter.
((
1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.
2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.
3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1))
Art. 24.
Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalita' stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli. (25) ((31))
Tale termine puo' essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come puo' essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi. (25) ((31))
Adempiuto quanto e' innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato puo' reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro e' investito nell'esercizio delle sue funzioni.
(7)
AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 267 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Pei notari richiamati in servizio militare e', durante la guerra e per tutto il tempo in cui rimarranno sotto le armi, sospeso il termine prefisso dall'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la presa di possesso delle sedi alle quali siano stati nominati e trasferiti".
Il Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 267 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Pei notari richiamati in servizio militare e', durante la guerra e per tutto il tempo in cui rimarranno sotto le armi, sospeso il termine prefisso dall'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per la presa di possesso delle sedi alle quali siano stati nominati e trasferiti".
AGGIORNAMENTO (25)
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha dispoto (con l'art. 50, comma 1) che "Il termine stabilito nell'art. 24, commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina".
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha dispoto (con l'art. 50, comma 1) che "Il termine stabilito nell'art. 24, commi 1° e 2°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, decorre dalla data del Bollettino ufficiale nel quale viene pubblicato il decreto ministeriale di trasferimento o la notizia della registrazione del decreto Reale di nomina".
AGGIORNAMENTO (31)
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nell'art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019".
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nell'art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019".
Art. 25.
Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.
Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sara' fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Art. 26.
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
((Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni)).
Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Per il congedo da uno a tre mesi, la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono piu' di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potra' concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purche' concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la meta' dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunita' di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero' fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
Art. 27.
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
((Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni)).
Art. 28.
Il notaro non puo' ricevere ((o autenticare)) atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
Art. 29.
E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
Capo III.
Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.
Art. 30.
Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24. (49)
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volonta'.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
((Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione)). ((65))
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovra' essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197".
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 31.
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermita', sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati. ((49))
Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermita' continui, il notaro sara' dispensato.
Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.
AGGIORNAMENTO (49)
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197".
La L. 18 febbraio 1983, n. 45 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197".
Art. 32.
La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualita' incompatibili con l'esercizio del notariato;
2° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182));
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4° ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182)).
Art. 33.
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche' siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
Art. 34.
((
1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.
2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3. Quando e' chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 35.
((
1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182))
Art. 37.
La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sara' prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovra' poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
Art. 38.
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.
((Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione)).
(21) (54) (55)
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: 1° la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al pretore, qualora il comune, in cui il notaro aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: 1° la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al pretore, qualora il comune, in cui il notaro aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, come modificato dall'art. 234 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, come modificato dall'art. 234 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 1) che "la notizia della morte del notaro, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso".
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 39.
Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori. (54) (55)
Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. (54) (55)
((In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43)). ((65))
(21)
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 2) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaro cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune diverso da quello di residenza del notaro, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore, il conciliatore".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 2) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaro cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune diverso da quello di residenza del notaro, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore, il conciliatore".
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 40.
((
1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.
2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale e' depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.
3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182))
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182))
Capo IV.
Dei coadiutori e delegati.
Art. 43.
((
1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.
2. Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.
3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina.
4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione e' redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, comma 4) che "Il decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, comma 4) che "Il decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Art. 44.
((Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5)). ((65))
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spettera' di diritto al medesimo notaro nominato.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 45.
((
1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini))
Art. 46.
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
((Al notaio, quando non puo' esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo)). ((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Titolo III.
Degli atti notarili
Capo I
Della forma degli atti notarili.
Art. 47.
((
1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto))
Art. 47-bis.
((
1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82))
Art. 47-ter.
((
1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.
2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici.
3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti))
Art. 48.
Art. 49.
((Il notaio deve essere certo dell'identita' personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio puo' avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni)).
Art. 50.
((I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto)). ((47))
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso, ne' il non sapere o il non poter sottoscrivere.
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 10 maggio 1976, n. 334 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge".
La L. 10 maggio 1976, n. 334 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Art. 51.
L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA.
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e' ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo e' inscritto; (35)
3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ((ovvero sia iscritto nel registro delle imprese));
4° la dichiarazione della certezza dell'identita' personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identita' degli immobili stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo cio' che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere omessa per espressa volonta' delle parti, purche' sappiano leggere e scrivere. Di tale volonta' si fara' menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volonta', l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sara' pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in piu' fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potra' apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non e' necessaria, se l'atto e' stato scritto tutto di sua mano.
AGGIORNAMENTO (35)
La L. 27 maggio 1940, n. 707 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La presente legge entrera' in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara".
La L. 27 maggio 1940, n. 707 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La presente legge entrera' in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara".
Art. 52.
La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
Art. 52-bis.
((
1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza))
Art. 53.
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prime della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche' della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta puo' essere fatta senza la loro presenza per cio' che si riferisce alla identita' delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute.
Art. 54.
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' stabilito nell'art. 51.
Art. 55.
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sara' scelto dalle parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovra' porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.
Art. 56.
Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. (54) (55) (75) ((76))
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 57.
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volonta';
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sara' necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Art. 57-bis.
((
1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto))
Art. 58.
null
1° se e' stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; ((39))
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29.
La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene della medesima sancite.
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.
In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede gia' ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.
In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 59.
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalita' ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullita' per sentenza della competente autorita' giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.
Art. 59-bis.
Art. 60.
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
Capo II.
Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.
Art. 61.
Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.
A questo effetto li rileghera' in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avra' lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovra' essere collocato nel fascicolo, sara' determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione, per i testamenti olografi.
Art. 62.
Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servira' anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volonta'. In essi deve prender nota ((entro il giorno successivo)), senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterra':
1° il numero progressivo;
2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprieta' od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volonta' si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e' iscritto; e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovra' cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli atti tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso. (21) (62)
Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conservera' dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal piu' anziano di ufficio.
Il notaro non e' tenuto a dar visione del repertorio, ne' copia, certificato od estratto, se non a chi e' autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorita' giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 81 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli articoli 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 81 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono, per ciascuno dei due repertori, compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente, con effetto dal 1° gennaio 1925".
AGGIORNAMENTO (62)
La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari".
La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari".
Art. 62-bis.
((
1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.
2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.
3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato))
Art. 62-ter.
((
1. Nella struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformita' all'originale delle copie di cui al comma 1))
Art. 62-quater.
((
1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1))
Art. 63.
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita' il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sara' restituito. (54) ((55))
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
Le autorita' cui il repertorio sara' presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 64.
((Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, e' numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli e' composto il repertorio, apponendovi la data in tutte lettere)).
Art. 65.
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sara' scritta in carta libera, sottoscritta dal notare, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmettera', sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
((A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonche' la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali e' tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale. L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento. Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale. I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114. L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi' stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali)).
(10)
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "L'articolo 65 della legge notarile e' modificato nel senso che il notaro, nel trasmettere mensilmente all'archivio notarile copia del proprio repertorio, deve aggiungervi soltanto l'importo della parte del diritto di iscrizione a repertorio, da versare alla cassa dell'archivio distrettuale. Pero' le annotazioni a repertorio degli atti registrati formalmente devono riportare la indicazione della tassa d'archivio liquidata dall'ufficio del registro".
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "L'articolo 65 della legge notarile e' modificato nel senso che il notaro, nel trasmettere mensilmente all'archivio notarile copia del proprio repertorio, deve aggiungervi soltanto l'importo della parte del diritto di iscrizione a repertorio, da versare alla cassa dell'archivio distrettuale. Pero' le annotazioni a repertorio degli atti registrati formalmente devono riportare la indicazione della tassa d'archivio liquidata dall'ufficio del registro".
Art. 66.
Il notaro non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovra' farne una copia esatta, che sara' verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di cio' si formera' processo verbale, copia del quale sara' annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prendera' nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto. (54) ((55))
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinche' vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalita' stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento.
Il notaro dovra' fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 66-bis.
1. Tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.
3.
((Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,)) il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
((Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,)) il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.
Art. 66-ter.
Capo III.
Delle copie degli estratti e dei certificati.
Art. 67.
Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati ((, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis)).
Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facolta' di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Art. 68.
Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le variazioni pero' od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sara' stabilito dal regolamento.
Art. 68-bis.
((
1. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneita' dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;
b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;
c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;
d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);
e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis;
f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.
2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.
3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82))
Art. 68-ter.
((
1. Il notaio puo' rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale e' stato formato su un supporto analogico. Parimenti, puo' rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
3. Il notaio attesta la conformita' del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale))
Art. 69.
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoche', riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformita' dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di piu' fogli, ciascun foglio sara' sottoscritte al margine dal notaro.
Oltre le accennate formalita', il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalita' stabilite dal Codice di procedura civile.
Capo IV.
((Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.))
Art. 70.
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro puo' rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascera' pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.
Art. 71.
Il notaio puo' trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verra' compilato dal notaro che ne redigera' apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi fara' precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporra' la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
L'ufficio telegrafico mittente assicurera' quello ricevente che il telegramma e' stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sara' conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identita' e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurra' in iscritto la comunicazione avuta e ne curera' la collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verra' conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potra' rilasciare copie, salva la facolta' di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, ai presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.
Art. 72.
L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi e' stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti ((e salvo per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale)), restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
Art. 73.
Capo V.
Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese.
Art. 74.
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Art. 75.
Se l'atto contiene piu' convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.
Quando l'atto comprenda piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sara' considerato come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo all'onorario piu' favorevole al notavo, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
Art. 76.
null
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Art. 77.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246))
Art. 78.
Salvo quanto e' disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.
Il notaro puo' rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finche' l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.
Art. 79.
E' in facolta' del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile.
In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui e' l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Art. 80.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 81.
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potra' valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, numero 283.
Art. 82.
((
1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26))
Titolo IV.
Dei collegi e dei Consigli notarili.
Capo I
Dei collegi notarili.
Art. 83.
I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio e' costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio e' quella medesima del tribunale, e, nel caso di piu' distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.
Art. 84.
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potra' discutere ne' deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
Art. 85.
L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non piu' tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.
Art. 86.
Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento almeno della meta' dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la meta' dei notari, si fara' una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
Capo II.
Dei Consigli notarili.
Art. 87.
Il Consiglio notarile e' composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.
Art. 88.
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianita' di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianita' di nomina il terzo da rinnovarsi sara' estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra piu' surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parita' di voti, il piu' anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per piu' lungo tempo.
Art. 89.
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui e' indetta l'elezione, si procedera' nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parita' di voti e' preferito il piu' anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di eta'.
Art. 90.
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualita' di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella citta' ove ha sede il Consiglio, ed a parita' di voti sara' preferito per il presidente il piu' anziano e per il segretario il piu' giovane d'eta'.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il piu' anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.
Art. 91.
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque puo', mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, e' ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
Art. 92.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, e' necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sara' fatta con decreto dal presidente del tribunale.
Art. 93.
Il Consiglio oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:
1° vigilia alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3° emette, ad ogni richiesta delle autorita' competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;
4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
6° ricevere dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.
Per supplire alle spese e' imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci ne' maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.
Art. 93-bis.
1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attivita' notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonche' richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facolta' di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione.
((2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalita' previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi))
3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 93-ter.
1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne da' notizia al consiglio di tale distretto.
((1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 94.
Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonche' le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.
Art. 95.
Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, puo' sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potra' essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procedera' alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
Titolo V.
Degli archivi notarili.
Capo I
Degli archivi notarili distrettuali.
Art. 96.
In ogni Comune sede di tribunale civile e' stabilito un archivio distrettuale.
Art. 97.
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge.
Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
L'amministrazione degli archivi e' soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sara' presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 98.
Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'archivio.
Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalita';
b) essere di moralita' e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonche' le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilita', le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato. ((12))
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.
AGGIORNAMENTO (12)
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1599, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e' modificata nel senso che al referendario del Consiglio di Stato e' sostituito un consigliere di Corte d'appello".
Il Regio D.L. 2 settembre 1919, n. 1599, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e' modificata nel senso che al referendario del Consiglio di Stato e' sostituito un consigliere di Corte d'appello".
Art. 99.
Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove e' l'archivio.
Art. 100.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562))
Art. 101.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562))
Art. 102.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138))
Art. 103.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562))
Art. 104.
Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sara' dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo.
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.
Art. 105.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562))
Art. 106.
Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti; (10)
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui e' parola nell'art. 71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;
4° ((gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette));
5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
10° NUMERO ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 723 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo che la pace, sara' pubblicata, il termine di giorni dieci, stabilito dall'art. 106, n. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prolungato a mesi due".
Il Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 723 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo che la pace, sara' pubblicata, il termine di giorni dieci, stabilito dall'art. 106, n. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prolungato a mesi due".
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il termine stabilito [...] dagli articoli 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'articolo precedente per le scritture private non autenticate, e' portato a dieci anni".
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il termine stabilito [...] dagli articoli 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'articolo precedente per le scritture private non autenticate, e' portato a dieci anni".
Art. 107.
La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, e' fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato. (54) ((55))
Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio. (54) ((55))
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso. (25)
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
(21)
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 3) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile degli atti del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altro distretto".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 3) che "Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: [...] non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile degli atti del notaro cessato dall'esercizio o traslocato ad altro distretto".
AGGIORNAMENTO (25)
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "La disposizione del comma 3° dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non e' applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale".
Il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "La disposizione del comma 3° dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non e' applicabile alle spese di trasporto e deposito degli atti, repertori e sigilli di notari cessati per qualsiasi causa, quando la consegna debba farsi nella sede dell'archivio notarile dal notaro cessato o traslocato o da un suo procuratore speciale".
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 108.
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri; si procedera' immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne fara' constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potra' essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.
Art. 109.
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Art. 110.
Il conservatore dell'archizio rappresenta l'archivio, nel cui interesse puo' compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi puo' essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvedera' a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.
Il conservatore e' responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorita' le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 111.
Il conservatore, nella qualita' di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore puo' avvalersi della disposizione indicata nell'art.81.
Art. 112.
Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonche' gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
In ogni archivio si terra' uno speciale registro cronologico in cui il cui conservatore, od un impiegato da lui delegato, annotera' giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta. (21)
Nella copia, nel certificato e nell'estratto sara' fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia. (21)
Il conservatore che non adempie alle formalita' sopra indicate sara' passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50.
Tale registro sara' sottoposto alle formalita' stabilite dall'articolo 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovra' sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purche' di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvedera' di ufficio il presidente del tribunale.
Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione a sospensione del conservatore, provvedera' il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
((E' in facolta' del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi)). ((26))
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spettera' in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovra' autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "E' abolito lo speciale registro cronologico di cui nell'articolo 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In luogo del numero prescritto dal comma 3° dello stesso articolo, deve indicarsi il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti oppure il numero sotto il quale la partita e' annotata nel registro delle operazioni a debito".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "E' abolito lo speciale registro cronologico di cui nell'articolo 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In luogo del numero prescritto dal comma 3° dello stesso articolo, deve indicarsi il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti oppure il numero sotto il quale la partita e' annotata nel registro delle operazioni a debito".
AGGIORNAMENTO (26)
Il Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2143 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1927.
Il Regio Decreto 12 dicembre 1926, n. 2143 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1927.
Art. 113.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138)).
Il notaro, finche' vive, puo', senza il pagamento di alcuna tassa prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
Art. 114.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562)).
In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indichera' i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono deposttati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indichera' i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sara' enunciata la qualita' e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.
Art. 115.
E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale e' responsabile delle disposizioni date.
Art. 116.
Salvo le maggiori penalita' stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo e' un impiegato dell'archivio, potra' essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
Art. 117.
Le penalita' di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato.
Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
Capo II.
Degli archivi notarili mandamentali.
Art. 118.
Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.
((10))
AGGIORNAMENTO ((10))
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il termine stabilito [...] dagli articoli 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'articolo precedente per le scritture private non autenticate, e' portato a dieci anni".
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il termine stabilito [...] dagli articoli 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'articolo precedente per le scritture private non autenticate, e' portato a dieci anni".
Art. 119.
((Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale e' nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le Giunte dei Comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro)).
Art. 120.
((IL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138 HA DISPOSTO (CON L'ART. 8, COMMA 1) CHE, A DECORRERE DAL 1 MARZO 1924, IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 119)).
Art. 121.
Lo stipendio del conservatore sara' fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sara' pagato direttamente dai Comuni interessati.
Art. 122.
Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove e' l'archivio, ed a lui e' applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura pero' sara' determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero.
Art. 123.
Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicata nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.
Art. 124.
Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Art. 125.
I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.
Art. 126.
Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivo notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.
Titolo VI.
((Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.))
Capo I
Della vigilanza e delle ispezioni.
Art. 127.
((
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 128.
((
1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge))
((65))
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 3) che la presente modifica entra in in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 3) che la presente modifica entra in in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 129.
((Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e' iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili puo' conferire l'incarico al conservatore di altro archivio; b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. 2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni)).
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 130.
Per l'ispezione degli atti di ogni notaro e' dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennita' nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.
Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, e' dovuta parimente l'indennita' per intero, come sopra stabilita.
(20) ((21))
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1924 e' abolita l'indennita' per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89".
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1924 e' abolita l'indennita' per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89".
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 23 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha conseguentemente disposto (con l'art. 59, comma 1) che "L'abolizione della indennita' per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 23 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha conseguentemente disposto (con l'art. 59, comma 1) che "L'abolizione della indennita' per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923".
Art. 131.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 132.
((
1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia puo' disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarita' punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarita' commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 133.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 134.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Capo II.
((Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.))
Art. 135.
((
1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° giugno 2007, mentre il comma 4 il 26 agosto 2006.
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 55, commi 1 e 2) che le modifiche apportate ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° giugno 2007, mentre il comma 4 il 26 agosto 2006.
Art. 136.
((
1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle sanzionabili con la censura.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle sanzionabili con la censura.
2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e' affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il notaio))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 137.
((
1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.
2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma.
3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti))
((65))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 138.
1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.
2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, ((48, 49 e 52-bis, comma 2.))
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
Il Regio Decreto 29 dicembre 1914, n. 1408 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sullo stato civile e per quelle prevedute dagli articoli 106, n. 10, 137 e 138, n. 1, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto si estende ai reati sopra previsti, commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 138-bis.
1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.
((2-bis. Con la stessa sanzione e' punito altresi' il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalita' prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 138-ter.
((
1. Viola l'articolo 28, primo comma, numero 1), ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro, il notaio che rilascia il certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.
))
Art. 139.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 140.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 142.
1. E' punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ((o nell'articolo 52-bis, comma 2,)) ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142".
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede che "e' destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anziche' riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso art. 142".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 142-bis.
1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. ((Il notaio e' punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati)).
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del notaio.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 143.
Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
Art. 144.
1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
((1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non e' recidivo nella stessa infrazione))
2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 145.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 145-bis.
((
1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, puo' prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento.
2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e' dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione e' dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede.
3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 146.
((
1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.
2. La prescrizione e' interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
In nessun caso di interruzione puo' essere superato il termine di dieci anni.
In nessun caso di interruzione puo' essere superato il termine di dieci anni.
3. Se per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto definitivo))
((65))
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale".
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando, per il fatto illecito, sia promosso processo penale".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Art. 147.
1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Capo III.
((Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni.))
Art. 148.
((
1. In ogni circoscrizione territoriale e' istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e' rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio e' compreso nella circoscrizione nella quale e' ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione e' composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione.
5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.
6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo.
7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato))
Art. 149.
((
1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione))
Art. 149-bis.
((
1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 149, comma 3.
2. La decadenza del magistrato e' dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilita' e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti e' iniziato un procedimento disciplinare))
Art. 149-ter.
((
1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti gia' in carica.
2. Il presidente della Commissione puo' richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti))
Art. 150.
((
1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione.
2. Il magistrato che presiede la Commissione puo' essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina.
3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione))
Art. 150-bis.
((
1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalita' e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato.
3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione.
4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla meta' dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti.
5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilita' con un componente della Commissione gia' in carica, l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o piu', sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti.
6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilita'.
7. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, e' escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianita', e' escluso il meno anziano di eta'.
8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione e' il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione.
9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative.
10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonche' alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione))
Art. 150-ter.
((
1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere.
3. Per l'insediamento della Commissione e' necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici.
4. Il verbale della riunione di insediamento e' trasmesso immediatamente alle autorita' di cui all'articolo 150-bis, comma 10))
Art. 151.
((
1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio e' composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 152.
((
1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai e' la Commissione della circoscrizione nella quale e' compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 153.
1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
((a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5)).
c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonche' al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
((a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, l'iniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5)).
c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonche' al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
2. Il procedimento e' promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.
3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 154.
((
1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 155.
1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e da' immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto ((in cui il notaio ha sede)), nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito e della facolta' di consultare gli atti depositati e di estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo. (65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 156.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 156-bis.
((
1. Il notaio puo' comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2. Il notaio puo' farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale e' aperta con la relazione svolta dal relatore.
7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalita' previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravita', il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, puo' rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se e' assistito da un difensore))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 157.
((
1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti))
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158.
1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare ((...)). ((68))
2.
((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)).((68))
((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)).((68))
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non e' proposto reclamo ((nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)). ((68))
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta".
La Corte Costituzionale con sentenza del 31 gennaio - 2 febbraio 1990 n. 40 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei primi tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta".
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
((68))
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
((68))
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-quater.
((
1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio e' iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire e' stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione e' computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158-quinquies.
((
1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne da' immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158-sexies.
((
1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessita' di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi e' intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non e' ancora iniziato, la misura cautelare puo' essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresi' disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale e' stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravita' del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale e' stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e' disposta, anche se non e' chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della liberta' personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non e' revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non e' revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorita' giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto nonche' al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresi' comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio e' iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non puo' superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare e' sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158-septies.
((
1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e' divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure e' competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158-octies.
((
1. Quando e' chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non e' stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione e' adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento e' notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facolta' di depositare memorie almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento e' inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non e' convalidato.
5. L'organo che adotta le misure cautelari puo' delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 158-novies.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-decies.
1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((68))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((68))
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.
(65)
(65)
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Art. 158-undecies.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 159.
((
1. Il notaio che sia stato destituito puo' domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.
3. Non puo' in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia))
((65))
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
((Capo IV.
Disposizioni comuni.))
Art. 160.
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Art. 161.
E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
Art. 162.
Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sara' determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.
Art. 163.
Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facolta' di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Art. 164.
Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne esercitera' le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
Allo stesso modo si provvedera' nel caso di riunione di piu' collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.
Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
Art. 165.
Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina gia' conseguita.
(13) (17) ((19))
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal l° gennaio 1920".
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal l° gennaio 1920".
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920".
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920".
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324".
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324".
Art. 166.
Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sara' ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano gia' il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
Pero' la pratica compiuta e gli esami di idoneita' superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sara' compiuta a norma della legge stessa.
Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facolta' di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
La stessa disposizione si applichera' a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
Art. 167.
Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneita', sara' computato come anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianita', dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, sara' inoltre computato come anzianita' di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.
(16) ((24))
AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio D.L. 21 dicembre 1922, n. 1704, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prorogato per altri due anni.
Il detto termine di due anni e' raddoppiato per i concorrenti che abbiano prestato durante la guerra servizio militare come combattenti, per una durata complessiva di almeno mesi sei, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".
Il Regio D.L. 21 dicembre 1922, n. 1704, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' prorogato per altri due anni.
Il detto termine di due anni e' raddoppiato per i concorrenti che abbiano prestato durante la guerra servizio militare come combattenti, per una durata complessiva di almeno mesi sei, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".
AGGIORNAMENTO (24)
Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1326, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1926, n. 754, ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, e' ulteriormente prorogato per altri due anni.
La proroga e' stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".
Il Regio D.L. 29 luglio 1925, n. 1326, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 1926, n. 754, ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, e' ulteriormente prorogato per altri due anni.
La proroga e' stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.
Uguale beneficio e' concesso agli invalidi di guerra".
Art. 168.
Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
Art. 169.
Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notati dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.
Art. 170.
I notari che hanno gia' una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finche' rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.
Art. 171.
I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.
Art. 172.
Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potra' continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.
Art. 173.
null
Art. 174.
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualita' a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, pero', e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
(20) ((21))
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovranno cessare dall'esercizio stesso.
Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego".
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovranno cessare dall'esercizio stesso.
Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego".
AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 13 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha conseguentemente disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvedera' sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennita' di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.
Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione ne' ad indennita' di quiescenza".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 13 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha conseguentemente disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvedera' sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennita' di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.
Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione ne' ad indennita' di quiescenza".
Art. 175.
Gli impiegati che gia' si trovano addetti agli archivi notarli, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformita' della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.
Potranno pero' per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonche' il titolo attuale.
Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrera' sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
Per i conservatori d'archivio ora in carriera non e' richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.
Ai conservatori d'archivio che abbiano gia' prestata cauzione secondo la legge anteriore, e' applicabile la disposizione dell'art. 170 cosi' per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.
Art. 176.
Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.
Art. 177.
Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermita' o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi. (4) ((6))
Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennita' di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 aprile 1915, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui all'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 1915.
La L. 1 aprile 1915, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui all'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 1915.
AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1571 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui all'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, gia' prorogato al 31 dicembre 1915, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1916.
Il Decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1571 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui all'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, gia' prorogato al 31 dicembre 1915, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1916.
Art. 178.
E' mantenuta la facolta' del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli pero' sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.
Art. 179.
Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, gia' di proprieta' privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sara' corrisposta a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennita' corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Finocchiaro - Aprile.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Tariffa-art. 1
Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili.
Art. 1.
Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;
3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volonta' delle parti ebbero luogo;
4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;
5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6° onorari per le operazioni di cui il notaro e' incaricato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria;
7° diritti accessori e rimborso di spese.
Non e' dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 2
Art. 2.
Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore e' dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per meta' all'altro notaro.
Per gli atti stessi e' dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto e' compilato, e per un terzo all'altro notaro.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 3
Art. 3.
L'onorario e' di lire 50 per le procure generali ad affari, di lire 30 per le procure generali a liti, di lire 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di lire 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di lire 25 per ogni altra procura ad affari o a liti.
Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, cooeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato per ogni persona di lire 5 ovvero di lire 2 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.
Parimenti l'onorario e' aumentato di lire 5 o di lire 2 per ogni persona quando piu' siano i mandatari con facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari previsti dall'art. 3 della tariffa, annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti al notaio nelle seguenti misure: L. 800 per le procure generali ad affari; L. 500 per le procure generali a liti; L. 250 per le procure a liti innanzi ai pretori; L. 150 per le procure a liti innanzi ai conciliatori; L. 300 per ogni altra procura ad affari o a liti.
Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari, delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato per ogni persona in piu' di L. 50 ovvero di L. 20 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.
Parimenti l'onorario e' aumentato di L. 50 o di L. 20 per ogni persona in piu' quando piu' siano i mandatari con facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro".
Tariffa-art. 4
Art. 4.
L'onorario e' di lire 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire 5 per i certificati di vita per pensioni.
L'onorario e' di lire 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari previsti dall'art. 4 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti al notaio nelle seguenti misure: L. 1000 per gli atti di consegna di testamento segreto; L. 600 per gli atti di deposito di testamento olografo; L. 30 per i certificati di vita per pensioni; L. 400 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati nell' art. 18 lettera c) del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358 .
L'onorario di L. 400 spetta anche per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati quando manchi il corrispettivo convenuto.
Per le firme e vidimazioni di libri commerciali l'onorario e' di L.
200".
Tariffa-art. 5
Art. 5.
Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario e':
per somma inferiore alle L. 200, di L. 2;
da 200 a meno di 500, di L. 2,50;
da 500 a meno di 1000, di L. 3.
Quest'onorario e' aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purche' non si eccedano le L. 20.
Oltre questo onorario sara' pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli onorari per gli atti di protesto, di cui all'art. 5 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Tariffa-art. 6
Art. 6.
Per i contratti di trasferimento di proprieta' immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitu', di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le L. 500, e' dovuto l'onorario di L. 5.
Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le L. 5, altre L. 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
Al di sopra di 1.000.000 e' dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in piu'.
Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.
Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva.
Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (33) (34) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.
Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa anzidetta si applicano, coll'aumento sopra stabilito, anche ai verbali di assemblee ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.
Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Gli onorari proporzionali previsti nell'art. 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila.
Allo stesso si applicano le riduzioni di cui nell'ultimo comma dello stesso art. 6 e nel successivo art. 7".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari proporzionali al valore di cui agli articoli 6, 7 e 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di L. 250 se il valore non eccede le L. 5000. Al di sopra di L. 5000, oltre il detto onorario di L. 250, sono dovute, per ogni 1000 lire di valore in piu', L. 20 fino al valore di L. 10.000, L. 15 fino al valore di L. 20.000, L. 10 fino al valore di L. 100.000, L. 6 fino al valore di L. 500.000, L. 2 fino al valore di L. 1.000.000, L. 1 fino al valore di L. 50.000.000. Non e' dovuto alcun onorario per le quote di valore eccedenti L. 50.000.000.
Gli onorari anzidetti sono soggetti alle riduzioni stabilite dagli stessi articoli 6, 7 e 9 nei casi ivi previsti, ma non possono mai essere inferiori a L. 250.
Nel calcolo dell'onorario le frazioni di L. 1000 del valore non si computano se inferiori a L. 500; si computano per L. 1000 negli altri casi. Parimenti le frazioni di lira dell'onorario non si computano se inferiori a centesimi 50; si computano per una lira negli altri casi".
Tariffa-art. 7
Art. 7.
Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:
per i contratti di societa' e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in societa' o poste in comunione;
per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;
per gli atti di transizione, sui valori che formano oggetto della medesima;
per i contratti di locazione, ma ridotti alla meta';
per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile , ridotti al terzo;
per gli atti di quietanza l'onorario non puo' essere minore di L. 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non puo' essere minore di L. 5.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (34) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari proporzionali al valore di cui agli articoli 6, 7 e 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di L. 250 se il valore non eccede le L. 5000. Al di sopra di L. 5000, oltre il detto onorario di L. 250, sono dovute, per ogni 1000 lire di valore in piu', L. 20 fino al valore di L. 10.000, L. 15 fino al valore di L. 20.000, L. 10 fino al valore di L. 100.000, L. 6 fino al valore di L. 500.000, L. 2 fino al valore di L. 1.000.000, L. 1 fino al valore di L. 50.000.000. Non e' dovuto alcun onorario per le quote di valore eccedenti L. 50.000.000.
Gli onorari anzidetti sono soggetti alle riduzioni stabilite dagli stessi articoli 6, 7 e 9 nei casi ivi previsti, ma non possono mai essere inferiori a L. 250.
Nel calcolo dell'onorario le frazioni di L. 1000 del valore non si computano se inferiori a L. 500; si computano per L. 1000 negli altri casi. Parimenti le frazioni di lira dell'onorario non si computano se inferiori a centesimi 50; si computano per una lira negli altri casi".
Tariffa-art. 8
Art. 8.
Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla meta', ma l'onorario non puo' essere minore di L. 3.
Se l'atto o contratto e' autenticato in piu' originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sara' dovuto un onorario di L. 3 per ognuno degli altri.
Per le autentificazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi e' dovuto l'onorario di centesimi 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di L. 2, ne' maggiore di L. 25.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (34) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 9
Art. 9.
Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, su valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso pero' il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.
Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorarari proporzionali, ridotti al quinto. (27)
Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (34) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli onorari di cui nell'art. 9, comma 2°, della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono stabiliti nella misura della meta' di quelli previsti nel 1° comma dello stesso articolo, con un minimo di L. 12.50, compreso l'aumento del 150 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "Gli onorari proporzionali al valore di cui agli articoli 6, 7 e 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di L. 250 se il valore non eccede le L. 5000. Al di sopra di L. 5000, oltre il detto onorario di L. 250, sono dovute, per ogni 1000 lire di valore in piu', L. 20 fino al valore di L. 10.000, L. 15 fino al valore di L. 20.000, L. 10 fino al valore di L. 100.000, L. 6 fino al valore di L. 500.000, L. 2 fino al valore di L. 1.000.000, L. 1 fino al valore di L. 50.000.000. Non e' dovuto alcun onorario per le quote di valore eccedenti L. 50.000.000.
Gli onorari anzidetti sono soggetti alle riduzioni stabilite dagli stessi articoli 6, 7 e 9 nei casi ivi previsti, ma non possono mai essere inferiori a L. 250.
Nel calcolo dell'onorario le frazioni di L. 1000 del valore non si computano se inferiori a L. 500; si computano per L. 1000 negli altri casi. Parimenti le frazioni di lira dell'onorario non si computano se inferiori a centesimi 50; si computano per una lira negli altri casi".
Tariffa-art. 10
Art. 10.
Gli uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro, il valore dell'eredita' appena sara' liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvedera' a comunicarlo al notaro.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (34) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 11
Art. 11.
Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro od ai suoi eredi.
(13) (15) (17) (19) (28) (30) (32) (34) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Regio D.L. 1 dicembre 1930, n. 1600 , convertito senza modificazioni dalla L. 4 maggio 1931, n. 521 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative, nonche' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti in ragione del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore por gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ad altresi' gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono ridotti del diciotto per cento, compresa in tale riduzione quella stabilita nel R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600 , convertito nella legge 4 maggio 1931, n. 521 .
Restano in ogni caso esclusi dalla riduzione i minimi degli anzidetti onorari proporzionali al valore stabiliti per gli originali degli atti ricevuti o autenticati e per le copie relative".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 2 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresi' gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934. n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 marzo 1940, n. 255 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 12
Art. 12.
Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, e' dovuto al notaio l'onorario di lire 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "L'onorario ad ore, di cui all'art. 13 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora.
Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto di notte tempo per gli atti indicati nel secondo comma del citato art. 13.
Lo stesso onorario, nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora, e' dovuto al notaio per gli atti da lui preparati nei casi previsti dall'art. 12 della tariffa anzidetta".
Tariffa-art. 13
Art. 13.
L'onorario ad ore e' dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Pero' per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
E' dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.
L'onorario ad ore e' di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'onorario ad ore, di cui all'art. 13 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto di notte tempo per gli atti indicati nel secondo comma del citato art. 13.
Tariffa-art. 14
Art. 14.
Per ogni copia in forma esecutiva e' dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti, qualora questi non superi le L. 200, ed il quinto per gli onorari superiori. (33)
L'onorario non potra' essere minore di L. 3.
Questo si applica alla sola convenzione che e' oggetto della richiesta in forma esecutiva.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' sempre il quinto dell'onorario stabilito per l'originale e non puo' essere mai maggiore di L. 400".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' il quinto di quello dovuto per l'originale e non puo' essere inferiore a lire venti ne' superiore a lire cinquecento".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 , nel modificare l' art. 2 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 1, 2 e 3) che "Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , e' elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie.
L'onorario di copia non puo' in ogni caso essere inferiore a L. 80.
Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario e' di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e' di L. 25".
Tariffa-art. 15
Art. 15.
Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro e' il sesto di quello pagato per l'originale. (27)
Esso non potra' in tutti i casi essere inferiore a L. 3, ne' maggiore di L. 20.
Per le copie degli atti di valore indeterminabile sara' di L. 3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle L. 5, di L. 2 se non eccedera' tale somma.
L'onorario per le copie all'ufficio del registro e' sempre di L. 2.
Per gli atti che si compongono di piu' verbali, come inventari, divisioni o simili, ogni verbale dara' diritto ad un onorario.
A tutte le copie e' applicabile la disposizione dell'art. 75 della legge.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, commi 1 e 2) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2° dell'art. 15 della tariffa medesima".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'onorario di copia previsto nel 1° comma dell'art. 15 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , non potra' essere maggiore di L. 300, ivi compreso l'aumento del 150 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni, e' il sesto di quello dovuto per l'originale e non puo' essere inferiore a lire venti ne' superiore a lire quattrocento. Esso e' di lire venti per le copie degli atti di valore indeterminato.
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 , nel modificare l' art. 2 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 1, 2 e 3) che "Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , e' elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie.
L'onorario di copia non puo' in ogni caso essere inferiore a L. 80.
Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario e' di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e' di L. 25".
Tariffa-art. 16
Art. 16.
Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario e' di L. 3.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di lire venti".
Tariffa-art. 17
Art. 17.
Per ogni certificato e' pure dovuto l'onorario di L. 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di L. 3, dovuto per uno di essi, e' dovuto l'onorario di lire una per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.
Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art. 13.
(13) (15) (17) (19) (30) (20) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di lire venti".
Tariffa-art. 18
Art. 18.
Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono piu' convenzioni distinte, spettera' oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sara' dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 19
Art. 19.
Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 2 se l'atto e' indicato con data precisa, di lire 5 se manca tale indicazione.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 20
Art. 20.
Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati e' dovuto l'onorario di lire 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.
Non e' dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.
Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.
Non e' dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "L'onorario per l'ispezione, per la lettura e per la collazione di un atto nell'interesse di privati, di cui all'art. 20 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 50 per ogni ora impiegata nell'operazione".
Tariffa-art. 21
Art. 21.
Al notaro che preparo' la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale e' occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, e' dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13. ((44))
Tale onorario verra' ridotto alla meta', se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui. ((44))
Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro e' di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potra' mai essere minore di L. 5. (33)
Per i depositi di somme affidate al notaro, sara' al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avra' durata maggiore, per ogni mese in piu' gli sara' dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire. (33)
Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario e' quello stabilito dall'art. 15 della tariffa per le copie.
Per ogni altra formalita' ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario e' di L. 5. ((44))
(13) (15) (17) (19) (30) (38)
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Per le operazioni indicate nel 2° e nel 3° capoverso dell'art. 21 della detta tariffa, e successive modificazioni, l'onorario dovuto al notaro non puo' in alcun caso superare le lire , quattromila".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Per la preparazione della minuta di un contratto nei casi previsti dall'art. 21, comma primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' dovuto l'onorario ad ore nella misura di L. 300 per ciascuna ora o frazione di ora. Tale onorario e' ridotto alla meta' se la minuta preparata dal notaio sia stata tradotta in atto pubblico ricevuto da lui stesso.
Per gli atti indicati nell'ultimo comma del citato art. 21 l'onorario e' di L. 100".
Tariffa-art. 22
Art. 22.
Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennita':
1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, L. 2;
2° id. a distanza maggiore di due chilometri, L. 3;
3° id. a distanza maggiore di cinque chilometri, L. 5.
4° id. a distanza maggiore di dieci chilometri, L. 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in piu'.
Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avra' diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.
Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.
Per ogni giornata di soggiorno e' dovuta l'indennita' di L. 8.
Se tra il viaggio ed il soggiorno non si e' dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennita' per soggiorno e' di L. 5.
Se l'accesso del notaro e' richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennita' anzidette sono raddoppiate.
Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.
Non e' dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.
Sara' pero' dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.
Lo stesso diritto gli sara' dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.
Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono e' dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
- (con l'art. 7, comma 1) che "I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle eccessive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento".
- (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Le riduzioni della, tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6) che "L'indennita' di accesso, di cui all'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuta nella misura di L. 100, di L. 150, di L. 200 e di L. 300 secondo che il notaio debba trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, o maggiore di due, o di cinque o di dieci chilometri. Se la distanza e' maggiore di quindici chilometri spetta inoltre l'indennita' di L. 20 per ogni chilometro in piu'.
L'indennita' per ogni giornata di soggiorno, di cui al citato art. 22 della tariffa, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura di L. 500, salvo il rimborso delle spese. Se tra il viaggio ed il soggiorno si e' impiegato un tempo non maggiore di sei ore, non e' dovuta alcuna indennita' per soggiorno.
Se l'accesso ha luogo di nottetempo, le indennita' anzidette sono raddoppiate.
Per ogni atto che il notaio sia obbligato a registrare fuori della propria residenza, e' dovuto il diritto di L. 50.
Lo stesso diritto e' dovuto per la trasmissione all'Archivio notarile della copia del testamento pubblico, di cui all'art. 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
Per la trasmissione del sunto del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono, e' dovuto al notaio, oltre al diritto di accesso, l'onorario ad ore stabilito dall'art. 6 del presente decreto".
Tariffa-art. 23
Art. 23.
Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati e' dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi. (27)
La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto di scritturazione previsto nell'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' stabilito nella misura di L. 2 per ogni due pagine, ivi compreso lo aumento del 150 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
- (con l'art. 5, comma 1) che "Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge, 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso e' aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti".
- (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Le riduzioni della, tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 20 per ogni pagina. Esso e' aumentato del 50% nei casi di richieste urgenti di copie di atti e sempre che la copia venga rilasciata entro giorni tre dalla richiesta".
Tariffa-art. 24
Art. 24.
Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella leggo 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, e' dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto e' conservato in originale e di lire 4 se non e' conservato in originale.
Il notaio e' tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto.
(13) (15) (17) (19) (20) (27) (30) (32) (33) (38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La quota del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, dovuta dal notaro alla cassa dell'archivio, e' elevata da centesimi 50 a L. 1".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il diritto di iscrizione a repertorio, contemplato nell'articolo 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' dovuto al notaro, senz'altro aumento, nella misura di L. 3, se l'onorario dell'atto, con l'aumento del 150 per cento, non superi L. 12.50, e nella misura di L. 4 negli altri casi.
La quota di tale diritto dovuta dal notaro all'archivio e' stabilita nella somma di L. 2 per ciascun atto".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Regio D.L. 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1937, n. 2358 , nel modificare l' art. 4 del Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all' art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167 , convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384 , e' dovuto, per gli atti indicati alla lett. b), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio e' stabilita in L.
1".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
- (con l'art. 6, commi 1, 2 e 3) che "Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio' 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro, per gli altri atti.
La meta' di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.
Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale".
- (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Le riduzioni della, tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 15, commi 1 e 2) che "Il diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 50 per gli atti soggetti a registrazione e per quelli di ultima volonta', e nella misura di L. 20 per gli altri atti.
La quota di tale diritto devoluta alla Cassa nazionale del notariato e' in ogni caso di L. 10, e viene riscossa, anche per gli atti soggetti a registrazione, a cura dell'Archivio notarile, osservate le norme degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358 ".
Tariffa-art. 25
Art. 25.
Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, e' dovuto al notaro l'onorario di una lira. ((44))
Non e' dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro e' tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico. (13) (15) (17) (19) (30) (32) (38)
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.
- (con l'art. 7, comma 1) che "I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento".
- (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Per ogni annotazione al margine di un originale, nei casi previsti dall'art. 25, primo comma, della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' dovuto al notaio il diritto di L. 50".
Tariffa-art. 26
Art. 26.
Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.
Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) ((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349 .
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8".
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono ridotti del dodici per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865 , nel modificare l' art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466 , che a sua volta modifica l' art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l' art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466 ".
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
Tariffa-art. 27
Art. 27.
Ai consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:
per conciliazioni e pareri;
per esami e iscrizioni;
per copie, estratti e certificati e per diritti accessori.
Tariffa-art. 28
Art. 28.
Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:
Se l'oggetto supera
il valore di L. 50 . . . L. 2
id. » 100 . . . » 3
id. » 500 . . . » 5
id. » 1.000 . . . » 10
id. » 5.000 . . . » 20
id. » 10.000 . . . » 40
Se l'oggetto e' di valore indeterminabile sara' dovuta la tassa di L. 6.
Tale diritto e' pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.
Se la conciliazione non riesce, e' dovuta la meta' del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.
(38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Tariffa-art. 29
Art. 29.
Per ogni parere chiesto ad un notaro per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute L. 6.
Se la richiesta al notaro concerne piu' quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute L. 3.
((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Tariffa-art. 30
Art. 30.
Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute L. 20.
Per l'esame d'idoneita' sono dovute L. 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, L. 25 per ogni volta successiva.
Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti e' dovuta dal notaro la tassa di L. 40.
Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede e' dovuta la tassa di L. 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di L. 10 se appartengono allo stesso collegio.
(38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Tariffa-art. 31
Art. 31.
Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.
Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 91 della legge, e' dovuto l'onorario di lire 3.
Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati e' dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'articolo 23.
Tariffa-art. 32
Art. 32.
Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.
(38) ((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 29, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e successive modificazioni, sono raddoppiati".
Tariffa-art. 33
Art. 33.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 21 APRILE 1918, N. 629, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473))
Tariffa-art. 34
Art. 34.
Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.
Tariffa-art. 35
Art. 35.
Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.
Per gli atti conservati in archivio in virtu' dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.
Non e' dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.
Tariffa-art. 36
Art. 36.
Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge e' dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.
Tariffa-art. 37
Art. 37.
Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di piu' notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si e' estesa.
Per la ricerca di un atto nell'indice generale, se l'atto e' indicato con data precisa, e' dovuta la tassa di lire cinque; se l'atto e' indicato col solo anno, la tassa e' di lire dieci; se si indicano piu' anni, ai quali la ricerca debba estendersi, sono dovute lire dieci per il primo anno e lire una per ciascuno degli anni successivi, ai quali la ricerca si e' estesa.
((44))
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 , nel modificare l' art. 33 del Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 19, comma 1) che "La tassa di ricerca, di un atto nell'indice generale stabilita dall' art. 33 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 , e' aumentata del 500 per cento".
Tariffa-art. 38
Art. 38.
Non e' dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.
Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il quale potra' anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.
L'autorizzazione stessa puo' anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.
Tariffa-art. 39
Art. 39.
Non e' dovuta alcuna tassa ne' diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformita' delle norme che saranno stabilite nel regolamento.
Tariffa-art. 40
Art. 40.
Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.
Le dette tasse sono ridotte alla meta', quando l'opera dei periti e' richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
Finocchiaro-Aprile.
Tabella
Tabella degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili (art. 103 della legge).
Parte di provvedimento in formato grafico