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Concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali. (068U4613)

Art. 1.



E' obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:

a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capo-luogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;

b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.